Nel sito del ministero sono state pubblicate oggi quattro nuove FAQ sulla DDI che forniscono chiarimenti in particolare sulle modalità di partecipazione alle attività formazione: Il CCNI sulla DDI del 24 ottobre 2020 dedica alla formazione uno specifico articolo, prevedendo che le scuole attivino la necessaria formazione prevedendo anche uno specifico modulo sull’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Le FAQ sono state concordate tra Amministrazione e OO.SS firmatarie del CCNI nell’apposito tavolo settimanale di monitoraggio .
Le FAQ accolgono le nostre richieste volte a favorire la partecipazione alle attività di formazione che rivestono un carattere di assoluta necessità per supportare il difficile ed impegnativo lavoro dei docenti nella modalità a distanza. Per la formazione si potranno utilizzare i 5 giorni di esonero previsti dall’articolo 64 del CCNL e si potrà far rientrare nelle attività funzionali di cui all’articolo 29, la formazione sulle strumentazioni tecnologiche utilizzate per la DDI. Anche il docente precario, soprattutto in fase di presa di servizio in una nuova scuola potrà ricevere una formazione “di ingresso” nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento.
L’amministrazione si è inoltre impegnata per interventi sul sistema informativo che consentano l’accesso alla piattaforma SOFIA anche ai docenti precari, per monitorare a livello regionale le azioni formative proposte, per una verifica sulle possibilità di predisporre in tempi non lunghissimi una piattaforma nazionale per la didattica a distanza.
Di seguito le FAQ pubblicate al seguente link
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi
1) Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.
2) La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.
3) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l’animatore digitale sulla piattaforma in uso?
Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.
4) Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.