Prossimo concorso docenti

Si è appena conclusa al MIM l’informativa sui bandi per il prossimo concorso ordinario PNRR.
Si tratta della seconda procedura prevista dalla riforma del reclutamento prevista dal PNRR che, come ricorderete ne prevede ben tre, una di seguito all’altra.
I bandi saranno distinti, uno per primaria e infanzia e uno per le classi di concorso della secondaria di I e II grado. Entrambe le procedure riguarderanno sia i posti comuni che i posti di sostegno.
I posti banditi sono complessivamente 19.032 e tengono conto dei posti attualmente vacanti dopo le nomine 24/25 con accantonamento di quelli riservati alle procedure del 2023 che non saranno ultimate entro il 10 dicembre.
Potranno accedere con riserva coloro che stanno frequentando il percorsi abilitanti di 60 CFU e quelli che prevedono il conseguimento di 30 CFU sui 60 previsti che sono titolo di accesso nella fase transitoria.
Gli altri titoli già posseduti che danno accesso al concorso sono gli stessi del 2023, ossia l’abilitazione, la laurea con 24 CFU o il semplice diploma per gli ITP, ovvero il triennio di servizio nelle scuole statali negli ultimi 5 anni. Per il sostegno è necessario il possesso del titolo di specializzazione.
Si potrà partecipare per una sola regione e per tutti i posti per cui si posseggono i titoli di accesso. Per la secondaria si potrà partecipare per una classe di concorso per il I grado e per una ulteriore per il II grado oltre che per i relativi posti di sostegno (se si possiede il titolo).
La pubblicazione dei bandi è imminente e si avranno 20 giorni di tempo per la presentazione delle domande.
Nell’incontro la Cisl scuola ha rappresentato ancora una volta le proprie critiche per un reclutamento fatto di soli concorsi che si ripetono ogni anno e ha ribadito il proprio impegno per sostenere le modifiche normative necessarie per consentire lo scorrimento delle graduatorie di tutti coloro che hanno già superato le prove dei concorsi fino ad oggi banditi.
Le tabelle con la ripartizione dei posti saranno diffuse unitamente ai bandi .

Cos’è il cuneo fiscale?


L’argomento è stato più volte oggetto del dibattito politico e da sempre fortemente richiesto dalla CISL che da sempre ne reclama la strutturalità.
Per cuneo fiscale si intende la somma delle imposte (dirette, indirette e dei contributi previdenziali) che pesano sul costo del lavoro, sia per quanto riguarda i datori di lavoro, sia per quanto riguarda i dipendenti. In sostanza è la differenza tra lo stipendio lordo a carico del datore di lavoro e la busta paga netta percepita dai lavoratori dipendenti, espresso in %.
Le componenti del cuneo fiscale sono, in definitiva, 3:

– le imposte personali sul reddito a carico del lavoratore (comprendono l’Irpef, le addizionali regionali e comunali);

– i contributi previdenziali a carico del lavoratore (per la scuola sono dell’11,15% (8,80% INPDAP, 0,35% Fondo credito, 2,5% sull’80% della retribuzione Opera di previdenza-TFR);

– i contributi a carico del datore di lavoro (24,2% INPDAP, 5,68% Opera di previdenza-TFR, 1,61% disoccupazione).


Tra i vari provvedimenti che, nel tempo, hanno inciso in maniera non strutturale, sul cuneo fiscale possiamo ricordare:

– la Legge 234/2021 (legge di bilancio per il 2022) che aveva introdotto un taglio del cuneo fiscale dello 0,8% per i redditi fino a 35.000 euro;

– il Decreto-Legge 115/2022 (c.d.”Aiuti bis”) che aveva provveduto ad un ulteriore taglio dell’1,2%, portandolo al 2% per i redditi fino a 35.000 euro;

– la legge di bilancio per il 2023 che ha confermato il taglio del cuneo per i redditi fino a 35.000 euro e ha provveduto a tagliare ulteriormente il cuneo dell’1% (totale 3%) per i redditi fino a 25.000 euro;

– infine, con il Decreto-Legge “Lavoro” del 2023, è stato introdotto un ulteriore taglio del cuneo fiscale a partire dal mese di luglio 2023 fino dicembre 2023. Il nuovo intervento innalza al 7% il taglio del cuneo (dal 3%) per i redditi fino a 25.000 euro e al 6% per i redditi fino a 35.000 euro;

– la legge di bilancio per il 2024 ha confermato, per il solo 2024, gli interventi già previsti.


Il disegno di legge di bilancio per il 2025 propone, invece, il riconoscimento di un bonus non tassabile e un meccanismo di detrazioni aggiuntive che avranno validità per 5 anni.
Cuneo fiscale per il 2024 Come detto, per il 2024 il taglio del cuneo contributivo è stato confermato pari a:

– 7% per i redditi fino a 25.000 euro

– 6% per i redditi fino a 35.000 euro.


Secondo le stime più accreditate, in media, con il taglio del cuneo fiscale attualmente in vigore i lavoratori percepiscono in busta paga un importo superiore ai 100 euro mensili. La attuale struttura, però, ha un effetto in parte distorsivo perché determina un aumento del reddito tassabile con la conseguenza di ridurre il vantaggio economico.


Come verificare il taglio del cuneo fiscale nella busta paga
Il taglio del cuneo fiscale in busta paga con il codice …/ERO Esonero IVS 2023 – AC corrisponde al 7% di tutte le competenze fisse riportate sul cedolino (se il reddito di lavoro è inferiore ai 25.000 euro) ovvero del 6% di tutte le competenze fisse riportate sul cedolino (nel caso in cui il reddito sia superiore ai 25.000 euro ma inferiore ai 35.000).


Esempio di cedolino
Per il 2025 la legge di bilancio prevede: – il taglio strutturale del cuneo fiscale attraverso il riconoscimento di un bonus per i redditi fino a 20.000 euro, con detrazioni previste fino ai redditi di 40.000 euro per alleviare il carico fiscale ai redditi medio e bassi (12,8 miliardi); – la conferma del sistema fiscale a 3 aliquote con vantaggi specifici per la classe
media (4,8 miliardi).

Convocazione assemblee precongressuali CISL Scuola Viterbo

Insieme contro il silenzio, venerdì 22 novembre.

La violenza assistita dai minori si verifica quando i bambini sono testimoni di atti di violenza domestica, come abusi fisici o psicologici tra i genitori o altre figure familiari.
Questo tipo di trauma può avere gravi effetti sullo sviluppo emotivo e psicologico del bambino, portando a disturbi dell’ansia, depressione e difficoltà relazionali.
Anche se non subiscono violenza diretta, i minori assistono spesso alla sofferenza di chi li circonda, internalizzando paure e stress.
Il supporto psicologico e il recupero sociale sono fondamentali per prevenire danni a lungo termine.
La sensibilizzazione e la protezione dei minori sono cruciali per fermare questo fenomeno.

Concorso ordinario per docenti IRC, pubblicati i bandi. Domande dal 5 novembre al 4 dicembre

Pubblicati i bandi per lo svolgimento dei concorsi ordinari per titoli ed esami per l’accesso al ruolo degli insegnanti di religione cattolica nella scuola dell’infanzia e primaria, (927 posti), e nella scuola secondaria di primo e secondo grado (1001 posti).
L’istanza di partecipazione può essere presentata a partire dalle ore 14.00 del giorno 5 novembre 2024 alle ore 23.59 del 4 dicembre 2024, unicamente in modalità telematica, attraverso il [ http://www.inpa.gov.it/ ]Portale Unico del Reclutamento. Per accedere alla compilazione dell’istanza occorre essere in possesso delle credenziali del Sistema Pubblico di identità digitale (SPID) o di quelle della Carta di Identità Elettronica (CIE). Inoltre, occorre essere abilitati al servizio “Istanze on line”.
Per la partecipazione alla procedura concorsuale è dovuto il pagamento di un contributo di segreteria di 10 euro. Il pagamento deve essere effettuato sulla base del bollettino emesso dal sistema “Pago In Rete”, il cui link è disponibile all’interno della “Piattaforma Concorsi e Procedure Selettive”, nella sezione dedicata all’istanza o a cui il candidato potrà accedere dall’indirizzo [ https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/ ]https://pagoinrete.pubblica.istruzione.it/Pars2Client-user/. L’avvenuto pagamento deve essere dichiarato nell’istanza, cui va allegata, a pena di esclusione, la ricevuta di pagamento.
Ciascun candidato può concorrere nella regione nel cui ambito territoriale e? situata la sede dell’ordinario diocesano che ha rilasciato la certificazione di idoneità, indicando la diocesi e il grado di scuola per cui si concorre in relazione all’idoneità posseduta.
Sono ammessi a partecipare alle procedure concorsuali i candidati in possesso congiuntamente, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, dei seguenti requisiti specifici:
• certificazione dell’idoneità diocesana, rilasciata dal Responsabile dell’Ufficio diocesano competente nei novanta giorni antecedenti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione e valevole sia per la diocesi che per il grado di scuola cui la procedura si riferisce;
• possesso di almeno uno dei titoli previsti dal punto 4 dell’Intesa, relativo ai titoli di qualificazione professionale per l’insegnamento della religione cattolica nella scuola secondaria di primo e secondo grado.
Il concorso si articola in una prova scritta computer-based, della durata di 100 minuti, con 50 quesiti a risposta multipla cosi articolati:
• 40 quesiti volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico;
• 5 quesiti finalizzati alla conoscenza della lingua inglese al livello B2
• 5 quesiti volti all’accertamento delle competenze digitali inerenti all’uso didattico delle tecnologie
La prova scritta è superata dai candidati che conseguano il punteggio complessivo non inferiore a 70 punti. La prova orale è finalizzata all’accertamento della preparazione del candidato in relazione alle problematiche educative e alle competenze didattiche generali, nonché alla relativa capacità di progettazione didattica efficace, con esclusione dei contenuti specifici dell’insegnamento della religione cattolica, e verte sugli argomenti compresi negli ambiti del programma d’esame indicato nel bando. Nel corso della prova orale si svolge altresì un test didattico specifico, consistente in una lezione simulata.

Nuove posizioni economiche personale ATA

In occasione dell’incontro sul rinnovo del CCNI della mobilità, l’Amministrazione, in attesa di quello che si terrà il 7 novembre sulle nuove posizioni economiche riservate al personale ATA, ha fornito alle Organizzazioni Sindacali firmatarie del CCNL alcune anticipazioni relativamente alla procedura ipotizzata per la loro attribuzione.
Come è noto, il CCNL 2019/21, oltre a riattivare le procedure delle posizioni economiche, ne ha aumentato l’importo e ha costituito un fondo appositamente dedicato al quale affluiscono le risorse in precedenza utilizzate per le posizioni di cui era beneficiario il personale cessato dal servizio.
L’Amministrazione ha anticipato che i requisiti per la partecipazione alla procedura saranno:

  • La posizione di ruolo nell’area dei collaboratori scolastici o degli assistenti;
  • Il possesso di una anzianità nel profilo di appartenenza di almeno 5 anni (valgono anche i servizi prestati da precario).
    Circa le scadenze per le domande di accesso, non essendo ancora concluso l’iter di registrazione del D.M., l’Amministrazione ha ipotizzato che le stesse possano essere presentate a partire da una data approssimativamente collocata a metà novembre e per un periodo di 30 giorni.

Su quanto sopra non è stata data finora alcuna anticipazione alle strutture in quanto l’Amministrazione aveva chiesto espressamente a tutte le organizzazioni di mantenere sui contenuti dell’incontro la massima riservatezza, evitando ogni forma di pubblicazione esterna, richiesta sulla quale tutte le Organizzazioni Sindacali presenti avevano consentito e alla quale la CISL Scuola si è correttamente attenuta.

Chiarimenti in merito alle mansioni dei collaboratori scolastici

In questi giorni l’ARAN è intervenuta con chiarimenti in merito alle mansioni dei collaboratori scolastici, in risposta ai quesiti posti da alcuni Dirigenti scolastici circa un presunto aggravio dei compiti dei collaboratori scolastici derivante dal nuovo contratto di lavoro. Le questioni sollevate riguardano, e non è la prima volta, le incombenze connesse alla cura dell’igiene personale delle alunne e alunni nella scuola dell’infanzia, questione che è stata spesso fonte di tensioni e polemiche all’interno delle scuole, esponendo peraltro a possibili errori nella gestione del personale.

L’ARAN, in coerenza con precedenti interventi, è molto chiara nel riaffermare quanto è contenuto nell’allegato A del CCNL 2019/21, che non ha innovato la precedente disciplina, includendo fra le specifiche professionali del collaboratore scolastico “l’assistenza necessaria …. nelle scuole dell’infanzia e primaria, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. In tali incombenze rientrano senz’altro, scrive l’ARAN, anche le attività rivolte a “pulizia e lavaggio degli alunni delle parti intime ed al cambio dei pannolini”. L’ARAN ricorda inoltre che “alle stesse risultanze perviene la Corte di Cassazione nella sentenza Cass. pen., Sez. VI, (data ud. 19/02/2016) 30/05/2016, n. 22786, nella quale “si individua la doverosità dell’intervento richiesto ai collaboratori scolastici derivante dalla normativa contrattuale”.

Ma già in passato, e prima dell’ultimo rinnovo contrattuale, l’ARAN era intervenuta in materia, in particolare con l’orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021 nel quale alla domanda “L’igiene personale degli alunni della scuola dell’infanzia rientra nei compiti dei collaboratori scolastici?” aveva risposto: “La tabella A area A del CCNL 29.11.2007 prevede chiaramente che il personale ATA […] presta ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art. 47” del medesimo CCNL”. Tale articolo 47, infatti, al comma 2, contempla tra le mansioni del personale ATA proprio “l’assolvimento dei compiti legati all’assistenza alla persona […]”.

Nessun aggravio dei compiti per effetto dell’ultimo rinnovo contrattuale, dunque, ma la conferma di quanto già previsto nei contratti precedenti, tanto che, all’atto della sottoscrizione del CCNL 2016/18, fu proprio un autorevole esponente di una sigla sindacale non firmataria dell’ultimo CCNL ad affermare testualmente che “… il collaboratore scolastico può (e deve) cambiare il pannolino dell’alunno della scuola dell’infanzia…”.

È di tutta evidenza che il nuovo contratto di lavoro non modifica, né aggrava, i compiti assegnati ai collaboratori scolastici, facendosi piuttosto carico di specificare meglio e con maggior chiarezza le prestazioni dovute dal personale, delegando alla Contrattazione integrativa nazionale la determinazione di un compenso proprio per quelle che si ritengono particolarmente delicate, onerose o complesse.

Sorprendono per questo le interpretazioni che alcune riviste specializzate danno delle risposte dell’Aran, facendone discendere una tesi (l’ultimo contratto ha introdotto nuove mansioni per i collaboratori scolastici) che non ha proprio alcun fondamento.

Un po’ di storia.

Innanzitutto, è necessario tenere distinto il periodo ante anno 2000 – quando il personale era parte assoggettato al contratto degli Enti Locali e in parte a quello della scuola – dal periodo successivo (che, con la Legge 124/1999, ha trasferito allo Stato tutto il personale amministrativo, tecnico e ausiliario che opera nelle scuole).

Fino al 1999 nella scuola elementare l’obbligo della assistenza igienica e motoria era garantito dal “mansionario” dei bidelli dipendenti dei Comuni. Il medesimo mansionario, approvato con il DPR 347/1983 (confermato poi nei successivi Contratti collettivi per gli Enti Locali), prevedeva espressamente, tra le mansioni dei bidelli, le attività di cura dell’igiene personale degli utenti dei servizi.

Nella scuola media, il CCNL dell’agosto 1995 disponeva che i “bidelli possono svolgere assistenza agli alunni portatori di handicap, fornendo ausilio materiale nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all’interno di tali strutture e nell’uscita da esse, nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”.

Infine, nella scuola superiore i bidelli dipendevano in alcuni casi (istituti professionali, istituti tecnici) dalle Amministrazioni provinciali e in altri casi (Licei) dall’Amministrazione scolastica. Di conseguenza, ai primi si applicavano le norme dei contratti degli enti locali e agli altri il CCNL del comparto scuola.

Il Decreto Legislativo 112/1998, intervenendo sul decentramento amministrativo, attribuisce le funzioni di “supporto alla integrazione scolastica” ai Comuni (per la scuola materna, elementare e media) e alle Province (per tutti i tipi di scuola superiore).

A seguito dell’entrata in vigore della L.124/1999, fra l’allora Ministero della Pubblica Istruzione, l’U.P.I., l’A.N.C.I. e le organizzazioni sindacali viene sottoscritto un Protocollo di intesa il 12 settembre 2000. Il Protocollo era finalizzato a individuare i servizi e le risorse necessarie a garantire un’efficace e corretta gestione del servizio scolastico (con tale atto vengono definite anche le cosiddette “funzioni miste” per il personale ATA). L’art.2, punto B) del protocollo prevede che “l’attività di assistenza ai disabili, di competenza della Scuola, è assicurata dal personale ausiliario delle scuole, nei limiti di quanto previsto dal CCNL- comparto Scuola 26/05/1999 – art.31 – Profilo A/2 collaboratore scolastico… Restano invece nella competenza dell’Ente Locale quei compiti di assistenza specialistica ai disabili da svolgersi con personale qualificato sia all’interno che all’esterno all’Istituzione scolastica”.

Nella citata tabella A/2 vengono ricompresi, tra gli altri, i compiti di accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni, di pulizia, di vigilanza, di collaborazione con i docenti l’ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche e all’uscita e l’assistenza agli alunni portatori di handicap all’interno delle strutture scolastiche, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale.

Nel rinnovo per il biennio economico del 15 marzo 2001, la tabella D che definisce i profili professionali del personale ATA, in attesa di un loro riassetto complessivo, modifica, almeno in parte, le competenze del collaboratore scolastico. Infatti, oltre a riproporre quanto già disposto con riferimento agli alunni portatori di handicap, a corredo della tabella A/2 si precisa che “Vanno comunque garantite, anche attraverso particolari forme di organizzazione del lavoro e l’impiego di funzioni aggiuntive o l’erogazione di specifici compensi, le attività di ausilio materiale agli alunni portatori di handicap per esigenze di particolare disagio e per le attività di cura alla persona ed ausilio materiale ai bambini e bambine della scuola materna nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale”. Viene, altresì, ribadita la partecipazione a specifiche iniziative di formazione e aggiornamento dei collaboratori anche con riferimento all’integrazione e alla prevenzione della dispersione scolastica.

Con la successiva Intesa dell’8 marzo 2002, oggetto di un’apposita sequenza contrattuale in applicazione di quanto previsto dall’art.18 del CCNL 15/03/2001, si attribuisce espressamente, ai collaboratori scolastici che operano nelle scuole dell’infanzia la funzione aggiuntiva.

Il CCNL 2002/2005, I biennio economico, all’art.47 disciplina il rapporto di lavoro del personale ATA disponendo che i relativi compiti sono costituiti:

a) dalle attività e mansioni espressamente previste dall’area di appartenenza;

b) da incarichi specifici che, nei limiti delle disponibilità e nell’ambito dei profili professionali, comportano l’assunzione di responsabilità ulteriori, e dallo svolgimento di compiti di particolare responsabilità, rischio o disagio, necessari per la realizzazione del piano dell’offerta formativa, come descritto dal piano delle attività.

L’attribuzione degli incarichi è compito del Dirigente scolastico, secondo le modalità, i criteri e i compensi definiti dalla contrattazione d’istituto nell’ambito del piano delle attività. Gli incarichi specifici sono quindi incarichi che per il loro svolgimento richiedono un maggior impegno e pertanto il contratto nazionale prevede, coerentemente, una retribuzione accessoria a ciò finalizzata.

Il successivo CCNL relativo al II biennio economico 2004/05, all’art.7, introduce negli ordinamenti ATA le cosiddette “posizioni economiche” che, in sostanza, sono da interpretarsi quali sviluppi orizzontali finalizzati alla valorizzazione professionale destinati ai lavoratori delle aree A (collaboratori) e B (Assistenti).

L’attribuzione delle posizioni economiche avviene previa frequenza e positivo superamento di un corso di formazione, e comporta l’affidamento di ulteriori e più complesse mansioni che, per il personale collaboratore scolastico, riguardano l’assistenza agli alunni diversamente abili e l’organizzazione degli interventi di primo soccorso.

Il CCNL 2006/09 non interviene sui profili professionali del personale ATA, così come il successivo CCNL 2016/18 (sottoscritto, come si ricorderà, dopo circa dieci anni di blocco dei rinnovi contrattuali).

Sull’argomento, infine, è doveroso ricordare anche l’intervento della VI sezione penale della Corte di cassazione che, con sentenza 22786/2016, ha condannato penalmente tre collaboratrici scolastiche per essersi rifiutate di effettuare un cambio del pannolino ad un’alunna disabile.

Conclusioni

Il nuovo CCNL 2019/2021, rispetto alla formulazione contenuta nella declaratoria del precedente CCNL 2006/2009, a fronte dei compiti inerenti “… uso dei servizi igienici e cura dell’igiene personale anche con riferimento alle attività previste dall’art.47” si limita ad aggiungere le parole “nella scuola dell’infanzia e primaria”. Si tratta a ben vedere non di una nuova attribuzione di compiti, ma piuttosto di una più chiara formulazione che interviene oltre tutto a circoscrivere tali prestazioni a due precisi gradi scolastici.

Fino a oggi, tutte le Organizzazioni Sindacali hanno sempre interpretato l’assistenza alla persona come assistenza nell’uso dei servizi igienici e nella cura dell’igiene personale (come già ricordato dal primo capoverso del documento).

Medesima interpretazione viene fornita anche dall’ARAN, oltre che con il già citato orientamento CIRS62 del 24 febbraio 2021, e prima ancora col meno recente orientamento SCU_045 del 15 giugno 2012.

È, dunque, del tutto evidente che il CCNL 2019/21, con riferimento al personale ATA, non attribuisce alcun compito aggiuntivo; piuttosto contribuisce a una maggior chiarezza del testo, prevedendo espressamente la corresponsione di una retribuzione accessoria, definita secondo i criteri stabiliti dalla contrattazione di istituto, ma che comunque deve essere in linea con la valorizzazione delle posizioni economiche.