Si allegano le graduatorie
Categoria: Docenti
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Reset password casella@postaistruzione
I nostri operatori sono, come sempre, a disposizione degli iscritti per risolvere le eventuali difficoltà incontrare.
Spesso ci vengono segnalate difficoltà di persone che hanno dimenticato le credenziali di accesso ai servizi di Istanze on line. Qualora si chieda il rinvio delle credenziali, il sistema trasmette una mail all’indirizzo di posta elettronica segnalato in occasione della prima registrazione.
Il problema sorge qualora in fase di registrazione sia stata indicata la casella di posta istituzionale @istruzione e non si sia proceduto entro agosto, ad effettuare la procedura di migrazione alla nuova casella @postaistruzione.
Chi per esempio, ha dimenticato il codice personale e chiede di rigenerarlo, riceve dal sistema una mail sulla casella @postaistruzione a cui però, l’utente non riesce ad accedere.
In sostanza è necessario procedere con il reset della password della nuova casella di posta istituzionale @postaistruzione il cui username è uguale a quello precedente seguito dal nuovo dominio @postaistruzione.it
Di seguito le indicazioni che ci ha fornito informalmente il ministero utili per risolvere il problema.
Si può procedere Il reset password della casella di posta del personale in tre modi:
autonomamente se l’utente, al primo accesso POLIS, ha impostato una casella di posta alternativa per il recupero della password; in questo caso deve agire direttamente con le funzioni che sono presenti nella schermata di login alla casella;
autonomamente accedendo al portale di Istanze On Line ed utilizzando la funzione nel menù Altri Servizi: Posta elettronica – Stato casella pers. scuola e reset password; questa soluzione presuppone che la persona si ricordi Username e Password di Istanze on line o abbia SPID.
dal DS/DSGA della propria scuola utilizzando le funzioni dell’applicazione Gestione Utenze Portale; in questo caso, è necessario accedere con un doppio fattore di autenticazione o tramite credenziali SPID. A conclusione della procedura la password arriva con una mail al DS/DSGA che ha fatto il reset e che a sua volta la comunica all’utente. In alternativa l’utente che chiede al DS/DSGA il reset della propria password, chiede anche di impostare una mail alternativa a quella istituzionale per il recupero della password sulla quale pertanto gli verrà comunicata la password di primo accesso.
Nel sito del Ministero sono state pubblicate quattro nuove FAQ sulla DDI.
Nel sito del ministero sono state pubblicate oggi quattro nuove FAQ sulla DDI che forniscono chiarimenti in particolare sulle modalità di partecipazione alle attività formazione: Il CCNI sulla DDI del 24 ottobre 2020 dedica alla formazione uno specifico articolo, prevedendo che le scuole attivino la necessaria formazione prevedendo anche uno specifico modulo sull’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Le FAQ sono state concordate tra Amministrazione e OO.SS firmatarie del CCNI nell’apposito tavolo settimanale di monitoraggio .
Le FAQ accolgono le nostre richieste volte a favorire la partecipazione alle attività di formazione che rivestono un carattere di assoluta necessità per supportare il difficile ed impegnativo lavoro dei docenti nella modalità a distanza. Per la formazione si potranno utilizzare i 5 giorni di esonero previsti dall’articolo 64 del CCNL e si potrà far rientrare nelle attività funzionali di cui all’articolo 29, la formazione sulle strumentazioni tecnologiche utilizzate per la DDI. Anche il docente precario, soprattutto in fase di presa di servizio in una nuova scuola potrà ricevere una formazione “di ingresso” nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento.
L’amministrazione si è inoltre impegnata per interventi sul sistema informativo che consentano l’accesso alla piattaforma SOFIA anche ai docenti precari, per monitorare a livello regionale le azioni formative proposte, per una verifica sulle possibilità di predisporre in tempi non lunghissimi una piattaforma nazionale per la didattica a distanza.
Di seguito le FAQ pubblicate al seguente link
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi
1) Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.
2) La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.
3) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l’animatore digitale sulla piattaforma in uso?
Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.
4) Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.
OM n. 172 del 4 dicembre e le Linee guida inviate dal Mpi a tutte le scuole appartenenti al ciclo di istruzione primaria.
Si inoltra in allegato l’OM n. 172 del 4 dicembre e le Linee guida inviate dal Mpi a tutte le scuole appartenenti al ciclo di istruzione primaria.
L’ordinanza prevede la formulazione di un giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria; le linee guida un supporto per la formulazione dei giudizi descrittivi.
Scuola primaria, firmata l’Ordinanza che prevede giudizi descrittivi al posto dei voti numerici. Inviata alle scuole insieme ad apposite Linee guida
È stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno.
La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata inviata insieme ad apposite Linee Guida e ad una nota esplicativa.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:
• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).
Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell’Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell’Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
Come è noto, l’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Il dl 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 sexies).
La bozza di Ordinanza illustrata dal Ministero riprende le disposizioni di legge, confermando opportunamente che comunque la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il docente riterrà opportune, purché forniscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, informazioni sul livello di padronanza conseguito circa i contenuti verificati.
È inoltre richiamata la necessità di trasparenza, di rapporto costante con i genitori e di particolare cura nei confronti di famiglie non italofone. Aspetti che condividiamo certamente.
L’Ordinanza sembra intervenire per certi aspetti in maniera estensiva rispetto alle disposizioni del testo normativo. Infatti, il giudizio descrittivo non è più riferito alle discipline; i giudizi (al plurale nell’ordinanza per ciascuna disciplina) sembrano riferiti dal Ministero agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. I giudizi descrittivi sono espressi con la medesima modalità utilizzata per la certificazione di competenza (In via di prima acquisizione; Base; Intermedio; Avanzato).
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, mentre le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con DSA rimangono correlate rispettivamente al piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato. Le istituzioni scolastiche dovranno attuare l’ordinanza in modo progressivo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e sono previste azioni di formazione per accompagnare questo processo.
Nelle Linee guida si afferma che nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
Sembrerebbe pertanto, anche sulla base degli esempi inseriti nelle Linee guida, che nel Documento di valutazione debbano essere riportati giudizi descrittivi articolati nelle stesse modalità previste per la certificazione di competenze per ciascun obiettivo di ciascuna disciplina piuttosto che un giudizio descrittivo per disciplina come esplicitamente previsto nel testo normativo. Una simile previsione, se confermata, dovrebbe tener conto di ulteriori elementi, quali ad esempio:
la certificazione esprime un apprezzamento relativamente a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Si tratta perciò di processo valutativo diverso da quello previsto per gli obiettivi di apprendimento.
Gli obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi, al termine della classe terza e quinta.
Si profila l’eventualità che la valutazione in itinere possa essere intesa quasi sovrapposta alla valutazione intermedia e finale e di appesantire oltremodo il Documento di valutazione, rendendo anche complessa la lettura del documento da parte delle famiglie.
In ogni caso sembra necessario meglio chiarire quanto previsto dall’OM e dalle Linee guida per non generare incertezze interpretative.
Inoltre, occorre osservare che le indicazioni fornite giungono ad anno scolastico avanzato e nell’imminenza delle scadenze di valutazione intermedia. Sono dunque necessari adattamenti gestionali ed organizzativi che richiedono tempi difficilmente sostenibili nell’immediato, in una situazione che vede gli istituti fortemente impegnati a reggere la gestione delle attività nel contesto segnato dall’emergenza pandemica.
I documenti comunque sono stati inviati al Cspi per il parere, che dovrà essere reso in tempi brevissimi.
“L’alternativa alla didattica a distanza è la non didattica…” Vincenzo Alessandro, reggente Cisl scuola Viterbo
Viterbo – Interviene Vincenzo Alessandro, reggente Cisl scuola Viterbo
Viterbo –Cosa c’è di positivo nel contratto sulla didattica digitale.
Narra Platone nel Simposio che Socrate si recò a casa del drammaturgo Agatone, per celebrarne un successo teatrale. Nel vederlo, il drammaturgo invitò Socrate a sedersi vicino a lui, auspicando che la contiguità gli consentisse di fare propria almeno una piccola parte della saggezza del filosofo.
La didattica a distanza, si sa, è una didattica monca, perché priva della componente relazionale, che intercorre tra docente e studenti, ma anche tra gli studenti stessi, che imparano reciprocamente l’uno dall’altro. Sennonché, nelle condizioni determinate dalla diffusione del Covid-19, l’alternativa alla didattica a distanza (o alla didattica digitale integrata, come si dice ora) è la non didattica, la sospensione del rapporto educativo in attesa che il virus passi oltre. Attesa di cui non è dato prevedere i tempi, ma che potrebbero essere ancora piuttosto lunghi.
In questo quadro, la firma del contratto che regola la Ddi è stata, per il sindacato, una necessità e un dovere, nei confronti del paese, ma anche della stessa categoria docente. Nei confronti del paese perché, certo, il sindacato, che è un grande soggetto collettivo, con responsabilità nei confronti della società, non può chiedere che la scuola sia sospesa, in attesa che “passi a nuttata”, come diceva Eduardo De Filippo in una sua nota commedia. Nei confronti della categoria, perché, se la didattica a distanza c’è (e c’è perché prevista dall’art. 2, comma 3, decreto legge 22/2020), allora regolarla per via contrattuale significa inserirla in un quadro giuridico, evitare abusi ed approssimazioni, ricondurla alla progettualità del collegio dei docenti, che è l’organo tecnico al quale è demandato il compito di elaborare il piano della DDI di ogni istituzione scolastica.
Il Ccni sulla didattica a distanza, difatti, richiama le competenze degli organi collegiali in materia, che sono fissate dalle linee guida per la didattica digitale, le quali prevedono che sia il Collegio docenti “a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza”. Quindi, una chiara riaffermazione del ruolo progettuale delle scuole e dei docenti, e una netta presa di distanza rispetto alle possibili tentazioni dirigistiche in materia (marginali, in verità, ma qua e là riaffioranti nel protagonismo narcisistico dei membri di qualche associazione professionale). Verrebbe da dire: scusate se è poco!
Si sente parlare dell’ipotesi di un referendum sul contratto in questione. Il problema della validazione dei contratti tramite referendum è lungo e irto di troppi aspetti tecnici, giuridici e politici per essere discusso in poche righe. Basterà qui ricordare che di referendum si è discusso, in passato, per la validazione dei Ccnl (contratti collettivi nazionali di lavoro), ma mai per i Ccni (contratti collettivi integrativi), che hanno una portata più circoscritta. E chi oggi chiede il ricorso al referendum, in passato, di solito, si è opposto.
Vincenzo Alessandro
Reggente Cisl scuola Viterbo
Le sette FAQ, concordate fra Amministrazione e Sindacati al tavolo riunitosi il 19 novembre 2020, inserite dal Ministero nell’elenco presente sul sito istituzionale.
LA CISL SCUOLA di Viterbo avvisa i propri iscritti che è possibile proporre in modo gratuito i segg.ti ricorsi contattando direttamente l’Avv. Cancilla Midossi al n.0761270265
A) Riconoscimento per intero di tutti gli anni di pre ruolo. Possono partecipare docenti e personale ATA attualmente in ruolo che hanno maturato almeno sette anni di pre ruolo con incarichi annuali
Documentazione da presentare
- Decreto ricostruzione carriera
- Un cedolino degli anni di pre ruolo
- Un cedolino attuale
B) Riconoscimento del primo gradone stipendiale. Possono partecipare docenti e personale ATA assunti in ruolo il primo settembre 2011 che hanno maturato almeno un anno di pre ruolo con incarico annuale antecedente al 2011
Documentazione da presentare
- Decreto ricostruzione carriera
- N. 1 busta paga degli anni pre ruolo prima del 2011
- Riconoscimento retribuzione professionale docente. Possono partecipare i docenti che hanno prestato servizio su supplenze brevi
Documentazione da presentare
- Contratti a termine
- Buste paga
- Riconoscimento dell’anzianità di ruolo nella scuola dell’infanzia. Possono partecipare tutti i docenti che sono passati dal ruolo della scuola dell’infanzia al ruolo della secondaria
Documentazione da presentare
- Decreto di ricostruzione carriera
- Ultima busta paga
Presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 2021:
E’ stato pubblicato con data 12 novembre il decreto del Ministro con cui viene fissato il termine per la presentazione delle domande di pensionamento con decorrenza 1° settembre 2021:
– per il personale docente, educativo ed ata il termine è fissato al 7 dicembre 2020;
– per i dirigenti scolastici il termine è il 28 febbraio 2021.
Entro i medesimi termini dovranno essere presentate le eventuali domande di revoca, le domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale per il personale che non ha raggiunto il limite di età ma di servizio, con contestuale riconoscimento del trattamento di pensione e le domande di trattenimento in servizio per raggiungere il minimo contributivo ovvero del personale impegnato in progetti didattici internazionali, svolti in lingua straniera, innovativi e riconosciuti.
La Cisl Scuola aveva richiesto un tempo ben più disteso per la presentazione delle domande contestando l’ipotesi iniziale dell’Amministrazione che prevedeva la scadenza il 30 novembre.