A seguito della proroga dello stato di emergenza sanitaria, il Ministro della funzione pubblica ha emanato in data 20 gennaio un nuovo Decreto con cui proroga fino al 30 aprile le misure in tema di lavoro agile già disposte con il precedente Decreto del 19 ottobre. Fino al 30 aprile pertanto le pubbliche amministrazioni adottano forme di organizzazione del lavoro prevedendo la flessibilità dell’orario anche attraverso l’adozione di forme di lavoro agile per il 50% del personale.
Per quanto riguarda la scuola, Il Decreto Legge 104/2020, all’art.32, comma 4, prevede che al personale scolastico e a quello coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche non si applicano le modalità di lavoro agile previste dall’art.263 del D.L.34/2020 tranne che “nei casi di sospensione delle attività didattiche in presenza a seguito dell’emergenza epidemiologica”.
Tuttavia con la nota 1934 del 26 ottobre 2020 del Capo dipartimento Istruzione e con il verbale di Intesa con le OO.SS. del 27 novembre 2020 sul “lavoro agile del personale ATA nel periodo di emergenza da covid-19”, il ministero ha regolato la possibilità di lavorare da remoto anche per docenti e ata in presenza di alcune particolari condizioni ( quarantena del dipendente, quarantena dei figli, necessità di contenere la mobilità ).
Tali disposizioni continuano a trovare applicazione fino al perdurare dello stato di emergenza fissato al 30 aprile.
LAVORATORI FRAGILI
Diverso è il termine fissato dalla legge di bilancio per la prestazione in modalità agile dei lavoratori fragili di cui all’articolo 26 del D.L. 18/2020 e successive modifiche.
L’art.26 del D.L. 18/2020 detta specifiche disposizioni per alcune categorie di lavoratori fragili. In particolare il comma 2 ha disposto che per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da:
immunodepressione;
esiti da patologie oncologiche;
svolgimento di terapia salvavita;
disabilità con connotazioni di gravità (art.3 comma 3 della L.104/1992)
svolgono, di norma, la propria prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima qualifica o area di inquadramento, come definite nei vari contratti collettivi vigenti ovvero svolgono specifiche attività di formazione da remoto.
La Legge 178/2020 (Legge di stabilità per l’anno 2021), all’art.1 comma 481, ha prorogato fino al 28 febbraio 2021 le disposizioni contenute nell’articolo 26.
Siamo in attesa che l’amministrazione predisponga uno specifico codice per l’inserimento al SIDI del contratto del docente supplente.