“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” – PROTOCOLLO D’INTESA

E’ stato sottoscritto (nota n. 14 del 21 maggio 2021) il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. contenente le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo d’istruzione 2020/ 2021.
Il Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze ministeriali n 52 e 53 del 3 marzo 2021, in presenza. Gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza.
Sostanzialmente sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 – 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.
Le principali novità la riguardano la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:
per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;
nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;
qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza – in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate – e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.
Infine, per quanto concerne le riunioni plenarie delle Commissioni d’esame è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, dovrà comunicare tale impossibilità all’Ufficio Scolastico Regionale.

Corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie per il personale docente e ATA titolare di contratto stipulato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 – cd. “monetizzazione delle ferie”.

Stanno giungendo numerosi quesiti in merito alla possibilità di “monetizzare le
ferie” non fruite dai docenti e dal personale ATA assunti ai sensi dell’articolo 231-bis del
decret0-legge n. 34 del 2020 (cd. personale “Covid”).
La corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie per il
personale docente e ATA, incluso quello assunto per la gestione dell’emergenza
epidemiologica, è disciplinata dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012.
Le circolari della Ragioneria generale dello Stato 14 settembre 2021, prot. 77389, e del
Dipartimento della funzione pubblica 6 agosto 2012, prot. 32937 nonché 8 ottobre 2012,
prot. 40033, illustrano le modalità attuative del menzionato articolo 5, comma 8.
In breve, come chiarito anche dalla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, «all’atto della cessazione del servizio
le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie
non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e
infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternità o paternità».
La disciplina menzionata conduce a conclusioni diverse per il personale docente
rispetto a quello ATA.
Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Il personale docente, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»
Sostanzialmente, il legislatore ha ritenuto che i docenti assolvano al diritt0-
dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione conseguendo il necessario riposo durante i
periodi di sospensione delle lezioni a prescindere dal fatto che le ferie siano state
formalmente richieste.
Questa disposizione, richiamata dalla citata dichiarazione congiunta n. 2
allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche al personale docente
nominato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2021 (cd. “covid”).
Per questo motivo, i docenti “covid” potranno “monetizzare” le ferie
maturate delle quali non abbiano fruito, purché al netto dei giorni di sospensione delle
lezioni (pause natalizia, pasquale e “ponti” vari) compresi nel contratto. La detrazione
va fatta con riferimento ai soli giorni di sospensione delle lezioni nei quali il docente non
abbia fruito delle ferie, per evitare di detrarre tali giorni per due volte.
In generale e salvi i casi di cui alle menzionate circolari della Ragioneria
generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica, i docenti potranno
“monetizzare” le ferie nel seguente limite:
[Giorni monetizzabili per i docenti] = [ferie non fruite] – [giorni di
sospensione delle lezioni compresi nel contratto nei quali non si sia fruito
delle ferie e non siano state svolte attività deliberate]
Nel caso specifico dei docenti “covid”, non devono essere detratti i giorni della
pausa estiva, considerato che i relativi contratti terminano prima.
Al personale ATA si applica la stessa disciplina, però con risultati diversi.
Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Il personale ATA, infatti, ai sensi dell’articolo 13 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 29 novembre 2007, come modificato dall’articolo 41 del contratto del
19 aprile 2018, può fruire delle ferie in qualunque momento dell’anno.
Per questo motivo, la predetta formula conduce sempre a un risultato negativo,
impedendo la “monetizzazione” salvo che per i titolari di contratto di “supplenza breve” di
pochissimi giorni e salve, sempre, le ipotesi di cui alle menzionate circolari della
Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica. Per assolvere
al diritto-dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»), il personale ATA deve
fruire delle ferie.
Il direttore generale
Rocco Pinneri

AVVISO DOCENTI-ESTERO NEWS 11/2021 – Comandi al MAECI: pubblicati i bandi per selezione docenti

È indetta una procedura di selezione di personale docente a tempo indeterminato della scuola da
destinare a prestare servizio, in posizione di fuori ruolo, ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. n. 64/2017,
come modificato della legge 30 dicembre 2020, n. 178, presso l’Ufficio V della DGSP di questo
Ministero. La procedura si concluderà con la formulazione di una graduatoria di validità triennale,
dalla quale si attingerà sulla base delle esigenze di servizio dell’Amministrazione, a decorrere
dall’anno scolastico 2021/22.
Il personale selezionato sarà utilizzato nello svolgimento di tutte le attività di competenza del
Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, previste dall’art. 13 del D.lgs. n.
64/2017 e successive modificazioni.
La durata dell’assegnazione mediante collocamento fuori ruolo è di tre anni scolastici rinnovabili
per un ulteriore triennio a seguito di verifica dei risultati raggiunti.
Qualora successivamente fosse necessario avvalersi di altri docenti per posizioni che si rendessero
eventualmente vacanti, si procederà ad effettuare ulteriori nomine tramite scorrimento della
graduatoria da costituirsi in base al presente avviso.
Costituisce requisito per l’accesso alla selezione, l’appartenenza al ruolo docente delle scuole
statali di ogni ordine e grado e l’aver superato, con esito positivo, il periodo di prova

“Piano scuola estate 2021”

Nota nr.643 del 27 aprile relativa al c.d. “Piano scuola estate 2021”. Alleghiamo, inoltre, un approfondimento relativo al Programma Operativo Nazionale PON e POC per la scuola – competenze e ambienti per l’apprendimento 2014-20 finanziato con FSE e FDR relativo all’asse I istruzione e agli obiettivi specifici 10.1, 10.2 e 10.3 – azioni 10.1.1, 10.2.2 e 10.3.1.

15 aprile, “L’educazione perduta della generazione DAD”. Convegno on line con Maddalena Gissi

ForumAlCentro organizza un incontro per dibattere sulle condizioni attuali del sistema scolastico e sulle prospettive che si aprono per i giovani, le famiglie, gli insegnanti.
L’incontro si svolge on line giovedì 15 aprile alle ore 19, i partecipanti potranno rivolgere domande alla segretaria generale della CISL Scuola Maddalena Gissi.

Questo il link per partecipare

https://meet.jit.si/RightSequencesEmpowerAfterwards

AVVISO- Domande TRASFERIMENTO Docenti e ATA

E’ uscita la domanda di trasferimento per il personale docente e Ata per l’anno scolastico 2021/2022.

Queste le scadenze:

  • Personale Docente dal 29 marzo al 13 aprile;
  • Personale Ata dal 29 marzo al 15 aprile
  • Docenti di Religione dal 31 marzo al 26 aprile

Il personale interessato può contattarci per l’appuntamento ai seguenti numeri:

0761/270664

Mario 3392610388

Rita 3381343146

Federica 3384109398

Clara 3397404994

Cecilia 3332786925

Ordinanze Ministeriali relative alle procedure di mobilità per il personale docente, ATA, educativo e Insegnante di Religione Cattolica.

In allegato inviamo le Ordinanze Ministeriali relative alle procedure di mobilità per il personale docente, ATA, educativo e Insegnante di Religione Cattolica.

I termini per la presentazione delle domande sono i seguenti:

PERSONALE DOCENTE: Presentazione domande dal 29 marzo al 13 aprile
Comunicazione al SIDI delle domande e dei posti disponibili 19 maggio
Pubblicazione dei movimenti 7 giugno

PERSONALE EDUCATIVO: Presentazione domande dal 15 aprile al 5 maggio
Comunicazione al SIDI delle domande e dei posti disponibili 19 maggio
Pubblicazione dei movimenti 8 giugno

PERSONALE ATA Presentazione domande dal 29 marzo al 15 aprile
Comunicazione al SIDI delle domande e dei posti disponibili 21 maggio
Pubblicazione dei movimenti 11 giugno

PERSONALE IRC Presentazione domande dal 31 marzo al 26 aprile
(procedura cartacea) Pubblicazione movimenti 14 giugno
Termine ultimo per la presentazione della richiesta di
revoca delle domande 4 giugno