Aggiornamento sul Fun 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.

In data 22 luglio 2021 si è svolto, in modalità on line, un incontro tra il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e le Organizzazioni sindacali per un aggiornamento sul Fun 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020.
Come è noto, contrariamente alle precedenti annualità, il Fun 2019/2020 non è ancora certificato, vi sono anzi rilievi sia dell’UCB che della Corte dei Conti, che hanno portato addirittura – ed in modo del tutto singolare – alla restituzione della pratica al Ministero e ad una nuova decorrenza dei termini per la certificazione.
Il finanziamento di 25,856 milioni era stato ottenuto dalle organizzazioni sindacali per impedire la restituzione all’erario di quanto percepito dai dirigenti scolastici e la disposizione era contenuta addirittura nell’art. 1 c. 981 della legge di bilancio 2021. Sono dunque trascorsi ben quasi sette mesi dallo stanziamento delle risorse.
L’Amministrazione ha assicurato che il Ministro è particolarmente attento alle tematiche retributive dei dirigenti scolastici e che si sta lavorando per una proposta che consenta di rendere più omogenea l’articolazione delle fasce di complessità e di uniformare la retribuzione dei dirigenti scolastici sul territorio nazionale. Attualmente infatti vi sono grandi differenziazioni tra le regioni.
La CISL Scuola, nel ribadire l’urgenza di definire la certificazione del Fun 2019/2020, ha osservato che l’intervento di riordino delle retribuzioni non può certo tradursi in una perdita economica per i dirigenti scolastici, dei quali piuttosto deve essere riconosciuta la forte professionalità e l’impegno profuso anche durante la pandemia. Ha chiesto pertanto, ancora una volta, che sia avviato il tavolo tecnico su questi argomenti e che si predisponga una proposta efficace da inserire in legge di bilancio per risolvere una volta per tutte il problema degli stipendi dei dirigenti. In questi anni abbiamo assistito ad interventi parziali e temporanei e le difficoltà continuano ad intrecciarsi e cumularsi, sino ad essere ormai insostenibili. Molti colleghi neppure ricevono la retribuzione di parte variabile e la differenza retributiva non solo tra regioni, ma anche con gli altri dirigenti dell’Area contrattuale, è inammissibile.
Sono dunque necessari nuovi stanziamenti e diverse modalità di procedere, per evitare che i dirigenti scolastici debbano attendere per anni il versamento degli arretrati o che addirittura debbano essere esposti al rischio di dover restituire quanto percepito.
È inoltre fondamentale che l’Amministrazione renda nota a livello centrale una serie di dati che consentano di prevedere per tempo il fabbisogno economico e di strutturare efficienti modalità di quantificazione del Fun. In particolare è stato chiesta la strutturazione di una sezione nel Sidi per conoscere in tempo reale il numero dei dirigenti in ogni fascia e delle reggenze e quali siano le fasce retributive previste in ogni Regione.
A margine dell’incontro, la CISL Scuola ha inoltre segnalato la situazione della Liguria perché i fondi assegnati non sembrano essere sufficienti a risolvere completamente l’incapienza del Fun già certificato.
Il capo dipartimento, Dott. Greco, si è impegnato affinché sia effettuata una verifica. L’Amministrazione ha assicurato che si farà di tutto per giungere rapidamente alla certificazione del Fun 2019/2020 e che il Ministro sarà informato delle osservazioni e delle richieste presentate dalle Organizzazioni sindacali.

Procedura informatizzata per assunzioni in ruolo dei docenti.

Si è tenuto nel pomeriggio il primo incontro (in video-conferenza) con il
gestore dei servizi informativi con oggetto il programma destinato alla
gestione delle assunzioni in ruolo dei docenti.
Ci è stata presentata la parte di programma riservata agli Uffici che consente
di caricare a sistema i nominativi degli aspiranti coinvolti nei turni di nomina e
quella relativa alla prima fase attraverso la quale gli aspiranti indicano
l’ordine di preferenza tra le diverse province per tutte le classi di
concorso/posto per cui sono in posizione utile per una nomina.
Il programma, a grandi linee, rispecchia la versione già utilizzata nello scorso
anno scolastico con i seguenti aggiornamenti:

  • introduzione del profilo provinciale destinato alla gestione delle GaE da
    parte degli ambiti territoriali (funzione riservata agli uffici); gli aspiranti
    dovranno comunque presentare domanda attraverso Istanze on Line
    indicando l’abbinamento provincia/posto come lo scorso anno.
  • possibilità di gestire attraverso la procedura informatizzata anche le nomine
    su posti ad indirizzo didattico differenziato e sui posti di scuola “speciale”;
    Ovviamente rispetto allo scorso anno tra le GM utilizzabili ci saranno anche
    quelle del concorso straordinario.
    Le assunzioni da GPS di prima fascia saranno trattate in una successiva fase
    poiché la norma prevede per il 2021/2022 assunzioni a tempo determinato.
    Come fu fatto nel 2018 per il concorso ex FIT, sui posti vacanti destinati a
    nomina da GPS di I fascia si procederà con una precedenza nell’ambito delle
    operazioni di supplenza che saranno anch’esse informatizzate.
    Gli uffici scolastici regionali e gli uffici scolastici provinciali forniranno agli
    interessati ai vari turni di nomina, mediante affissione pubblicazione sui propri
    siti, le informazioni relative alle scadenze in cui potranno essere presentate le
    varie istanze.
    In questa prima fase, gli aspiranti dovranno indicare, in ordine di preferenza,
    gli abbinamenti classe di concorso (tipo posto)/provincia con i quali intendono
    partecipare alle convocazioni.
    Ricordiamo che l’aspirante che, avendone titolo, non indica le preferenze per
    alcune classi di concorso ovvero non esprime la disponibilità per alcune
    province sarà considerato rinunciatario con riferimento a tali preferenze non
    espresse.
    L’aspirante completamente inerte, invece, avrà assegnata una provincia
    d’ufficio; tale assegnazione sarà effettuata al termine delle operazioni
    effettuate nei confronti di coloro che hanno espresso sedi.
    Sono stati previsti successivi incontri per illustrare le funzioni con le quali si
    gestiranno le ulteriori fasi.
    La Cisl Scuola, inoltre, ha richiesto la calendarizzazione urgente di incontri
    propedeutici alla predisposizione delle istruzioni operative contenute
    nell’Allegato A.
    Da alcune informazioni ottenute per le vie brevi, possiamo anticiparvi che
    anche le operazioni di assunzione in ruolo del personale ATA avverranno con
    modalità informatica, tramite piattaforma nazionale.

Avvio delle operazioni di inoltro delle istanze di utilizzazione ed assegnazione provvisoria per l’anno scolastico 2021/2022 (nota 18372 del 14 giugno 2021). Personale docente e ATA

Personale docente
Nella nota si conferma quanto anticipato nel messaggio di ieri (h.19.33) che riassumiamo:

  • i docenti assunti in data 01/09/2019 ai sensi del DDG 85/2018 (Fit) possono produrre domanda di assegnazione provvisoria;
  • i docenti assunti a seguito della procedura ex DDG 85/2018 che hanno ripetuto, nell’a.s.2020/21, l’anno di prova possono produrre domanda di assegnazione provvisoria in modalità cartacea;
  • in deroga al blocco quinquennale (ora triennale) possono presentare domanda di assegnazione provvisoria i docenti che rientrano nell’applicazione dell’art.42-bis del D.Lgs.151/2001 (T.U. sulla maternità – genitori con figli fino a 3 anni di età);
  • sempre in deroga al “blocco” possono produrre domanda di assegnazione provvisoria i docenti che rientrano nell’ambito di applicazione della Legge 226/1999, art.17 e della Legge 86/2001, art.2 (personale coniuge di militare o categoria equiparata trasferita d’ufficio).

Per quanto riguarda le situazioni legate a condizioni di disabilità con gravità (art.33, commi 3 e 6 della L.104/1992) la circolare ribadisce le disposizioni previste dall’attuale art.399 del T.U. dell’istruzione prevedendo la possibilità di presentare istanza di assegnazione provvisoria a condizione che le situazioni siano intervenute successivamente alla data di iscrizione ai rispettivi bandi concorsuali ovvero all’inserimento periodico nelle graduatorie.

Personale ATA
Ricordiamo che possono produrre domanda di assegnazione provvisoria i dsga assunti a tempo indeterminato dal 1° settembre 2020.
Il personale ex LSU stabilizzato su 36 ore (codice G7) individuato quale soprannumerario può presentare domanda di utilizzazione provvisoria. Il restante personale ex LSU non partecipa alle operazioni di mobilità annuale.

Scadenze per la presentazione delle domande
Le date per la presentazione delle istanze sono le seguenti:

  • docenti, docenti di religione cattolica e personale educativo: dal 15 giugno al 5 luglio (N.B.: i docenti di religione cattolica e il personale educativo presentano istanza in formato cartaceo);
  • personale ATA: dal 28 giugno al 15 luglio in modalità cartacea.

Primo incontro di confronto sulle Progressione di carriera per il personale amministrativo facente funzione

Venerdì pomeriggio si è tenuto il primo incontro di confronto sulle Progressione di carriera per il personale amministrativo facente funzione.
Come già riportato nel messaggio del 19 maggio, la bozza di Decreto presentato dal Ministero è stata predisposta in applicazione alle disposizioni di cui all’art.2, comma 6, del Decreto Legge 126/2019 che consente alle pubbliche amministrazioni l’attivazione di procedure selettive per la progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo in possesso del titolo di studio previsto per il profilo di destinazione.
In premessa, la Cisl Scuola ha stigmatizzato con forza la mancata previsione della possibilità di partecipare alla procedura riservata da parte del personale amministrativo facente funzione che non sia in possesso del titolo di studio richiesto. In particolare, la Cisl Scuola ha chiesto di ammettere alla procedura i facenti funzione da almeno 3 anni, anche se privo del titolo, come già fatto in occasione del concorso ordinario, in considerazione del fatto che, il prossimo settembre, l’Amministrazione dovrà, comunque, nuovamente ricorrere all’utilizzo dello stesso personale che oggi intende escludere dalla procedura per la copertura dei posti da Dsga.

Per quanto attiene il contenuto della bozza di decreto e le modalità di espletamento della procedura, la Cisl Scuola ha chiesto:

  • una riduzione del numero di quesiti ed un contemporaneo ampliamento del tempo a disposizione degli aspiranti;
  • una diversa articolazione dei quesiti, che devono essere decisamente orientati alla verifica delle attività proprie del Dsga e non a quella di conoscenze di carattere esclusivamente normativo;
  • la pubblicazione della banca dei quesiti;
  • la modifica della tabella di valutazione, riservando ai titoli (compresi il servizio) la maggior parte del punteggio;
  • una forte valorizzazione del punteggio destinato al servizio prestato nella funzione superiore.

L’Amministrazione si è detta disposta ad effettuare le opportune valutazioni sulle nostre osservazioni. L’incontro è stato aggiornato a venerdì prossimo.

Corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie per il personale docente e ATA titolare di contratto stipulato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2020 – cd. “monetizzazione delle ferie”.

Stanno giungendo numerosi quesiti in merito alla possibilità di “monetizzare le
ferie” non fruite dai docenti e dal personale ATA assunti ai sensi dell’articolo 231-bis del
decret0-legge n. 34 del 2020 (cd. personale “Covid”).
La corresponsione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie per il
personale docente e ATA, incluso quello assunto per la gestione dell’emergenza
epidemiologica, è disciplinata dall’articolo 5, comma 8, del decreto-legge n. 95 del 2012.
Le circolari della Ragioneria generale dello Stato 14 settembre 2021, prot. 77389, e del
Dipartimento della funzione pubblica 6 agosto 2012, prot. 32937 nonché 8 ottobre 2012,
prot. 40033, illustrano le modalità attuative del menzionato articolo 5, comma 8.
In breve, come chiarito anche dalla dichiarazione congiunta n. 2 allegata al
contratto collettivo nazionale di lavoro 19 aprile 2018, «all’atto della cessazione del servizio
le ferie non fruite sono monetizzabili solo nei casi in cui l’impossibilità di fruire delle ferie
non è imputabile o riconducibile al dipendente come le ipotesi di decesso, malattia e
infortunio, risoluzione del rapporto di lavoro per inidoneità fisica permanente e assoluta,
congedo obbligatorio per maternità o paternità».
La disciplina menzionata conduce a conclusioni diverse per il personale docente
rispetto a quello ATA.
Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Il personale docente, ai sensi dell’articolo 1, comma 54, della legge n. 228 del
2012, «fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari
scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle
attività valutative. Durante la rimanente parte dell’anno la fruizione delle ferie è
consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla
possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi
oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.»
Sostanzialmente, il legislatore ha ritenuto che i docenti assolvano al diritt0-
dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione conseguendo il necessario riposo durante i
periodi di sospensione delle lezioni a prescindere dal fatto che le ferie siano state
formalmente richieste.
Questa disposizione, richiamata dalla citata dichiarazione congiunta n. 2
allegata al contratto collettivo nazionale di lavoro, si applica anche al personale docente
nominato ai sensi dell’articolo 231-bis del decreto-legge n. 34 del 2021 (cd. “covid”).
Per questo motivo, i docenti “covid” potranno “monetizzare” le ferie
maturate delle quali non abbiano fruito, purché al netto dei giorni di sospensione delle
lezioni (pause natalizia, pasquale e “ponti” vari) compresi nel contratto. La detrazione
va fatta con riferimento ai soli giorni di sospensione delle lezioni nei quali il docente non
abbia fruito delle ferie, per evitare di detrarre tali giorni per due volte.
In generale e salvi i casi di cui alle menzionate circolari della Ragioneria
generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica, i docenti potranno
“monetizzare” le ferie nel seguente limite:
[Giorni monetizzabili per i docenti] = [ferie non fruite] – [giorni di
sospensione delle lezioni compresi nel contratto nei quali non si sia fruito
delle ferie e non siano state svolte attività deliberate]
Nel caso specifico dei docenti “covid”, non devono essere detratti i giorni della
pausa estiva, considerato che i relativi contratti terminano prima.
Al personale ATA si applica la stessa disciplina, però con risultati diversi.
Ministero dell’istruzione
Ufficio scolastico regionale per il Lazio
Direzione generale
Il personale ATA, infatti, ai sensi dell’articolo 13 del contratto collettivo
nazionale di lavoro 29 novembre 2007, come modificato dall’articolo 41 del contratto del
19 aprile 2018, può fruire delle ferie in qualunque momento dell’anno.
Per questo motivo, la predetta formula conduce sempre a un risultato negativo,
impedendo la “monetizzazione” salvo che per i titolari di contratto di “supplenza breve” di
pochissimi giorni e salve, sempre, le ipotesi di cui alle menzionate circolari della
Ragioneria generale dello Stato e del Dipartimento della funzione pubblica. Per assolvere
al diritto-dovere di cui all’articolo 36 della Costituzione («Il lavoratore ha diritto al riposo
settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi»), il personale ATA deve
fruire delle ferie.
Il direttore generale
Rocco Pinneri