Dirigenti scolastici e mobilità interregionale: esiti confronto al Ministero dell’Istruzione sui più ampi parametri di calcolo previsti dalla nuova normativa

A seguito di quanto previsto nella legge di conversione del decreto-legge 36/2022, il Ministero dell’Istruzione ha convocato le Organizzazioni Sindacali per un confronto sui nuovi e più ampi parametri di calcolo del 60% dei posti vacanti da destinare alla mobilità interregionale. La modifica, in sé chiarissima, raccoglie infatti le richieste e le proposte a suo tempo presentate dalle organizzazioni sindacali.

La Cisl Scuola ha chiesto che l’intera operazione sia caratterizzata dalla massima trasparenza e che i direttori regionali motivino con chiarezza l’eventuale remota previsione di esubero nell’organico regionale degli anni successivi. Il 60% dei posti deve essere pienamente esigibile e la definizione del contingente non può essere gestita diversamente da Regione a Regione.  I principi devono essere oggettivi e tali da poter rendere nella misura massima l’allargamento del contingente. In tal senso la Cisl Scuola ha veramente molto contestato il riferimento, presente nella bozza della circolare, alla “massima diligenza” dei direttori degli Uffici Scolastici Regionali. 

A nostro parere rimangono comunque attivi i passaggi previsti dalla precedente circolare: “nelle operazioni di cui all’oggetto le SS.LL. terranno in debita considerazione, oltre ai criteri normativi e contrattuali sopra richiamati, la disciplina prevista dalla legge n. 104/1992 e garantiranno una informazione sulle stesse.” 

La Cisl Scuola 

ha chiesto che sia inserita esplicitamente nella circolare il riferimento all’informativa alle Organizzazioni Sindacali;

sarà estremamente vigile sulla trasparenza dell’operazione;

chiederà l’attivazione delle fasi di informativa a livello regionale e che siano forniti tutti i dati necessari per il calcolo delle posizioni vacanti da considerare, al di là di ogni possibile arbitrarietà;

ha chiesto inoltre che a seguito delle operazioni di mobilità interregionale, si proceda all’applicazione di quanto previsto dalla legge di conversione anche per l’assunzione dalla coda della graduatoria del concorso a dirigente scolastico. Su questo ultimo punto vi sarà una ulteriore informativa da parte dell’Amministrazione.

Il Capo Dipartimento, dott. Stefano Versari, ha condiviso sia la necessità della massima trasparenza circa le determinazioni dei Direttori regionali sia l’opportunità di una fase di informativa con le Organizzazioni Sindacali. 

L’Amministrazione ha previsto che la domanda di mobilità interregionale possa essere presentata o integrata entro il 7 luglio. Restano comunque valide le domande già presentate qualora non integrate o modificate.

AVVISO


PUBBLICAZIONE GRADUATORIA PROVVISORIA BONUS REGIONE LAZIO”Sostegno ai docenti della scuola dell’infanzia e della scuola primaria e secondaria con incarichi a tempo determinato” Asse 2 – “Inclusione sociale e lotta alla povertà” – Priorità di investimento 9.iv) – Obiettivo specifico 9.3. a valere sul POR FSE 2014-2020. (400,00 o 600,00€) SI PREGA CONTROLLARE LA PROPRIA POSIZIONE NEL LINK SOTTOSTANTE E SI RAMMENTA CHE PER INVIARE I GIUSTIFICATIVI (SCONTRINI, RICEVUTE, FATTURE ECC.) DI SPESA C’E’ TEMPO FINO AL 17 LUGLIO 2022 AL SENGUENTE INDIRIZZO PEC: avvisoprecari2022@regione.lazio.legalmail.it

Chi ha bisogno di aiuto per l’invio dei documenti può recarsi presso i nostri uffici il lunedì, il
martedì e il mercoledì dalle 15.00 alle 18.00

https://www.regione.lazio.it/documenti/77684

Note del M.I. relative alla rettifica del punteggio delle prove scritte per la classe di concorso A008, A037, AD24, AM56 e B020.

Le modifiche del punteggio saranno comunicate a ciascun candidato mediante avviso a cura del gestore del sistema informativo agli indirizzi di posta elettronica forniti dall’aspirante. 

Di seguito i testi dei quesiti errati:

classe di concorso A008

Quesito 22

 Il vetro ordinario e il cristallo sono due materiali trasparenti. Il secondo differisce dal primo per: 

[a] un alto grado di elasticità e l’attitudine alla molatura.

[b] un crescente grado di fragilità.

[c] una minore lucentezza. 

[d] una bassa temperatura di fusione delle sabbie che lo compongono. 

il quesito n. 22, contiene due risposte esatte, la a) e la d). 

Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione d), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data;

Quesito 30

Nel teatro greco, le parodoi erano: 

[a] gli ingressi laterali posti tra la cavea e l’orchestra.

[b] i corridoi gradinati della cavea.

[c] i corridori radiali della cavea. 

[d] gli ingressi perimetrali alla canea

il quesito n. 30, non contiene alcuna risposta corretta. 

Pertanto, ai fini del calcolo del punteggio, si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato due punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data.

classe di concorso A037

Quesito 12 

Nella determinazione della spinta esercitata dal terreno contro un’opera di sostegno verticale, con attrito nullo tra terra e muro, l’insistenza sul terrapieno a monte della parete di carichi permanenti e variabili (dovuti alla presenza di un edificio, una strada o un ricarico di terra) comporta: 

[a] un incremento costante della pressione attiva sul terreno 

[b] un incremento esponenziale della pressione attiva sul terreno 

[c] un incremento logaritmico della pressione attiva sul terreno 

[d] un incremento nullo della pressione attiva sul terreno

Il quesito n. 12, non contiene risposte corrette; 

Pertanto si è ritenuto opportuno riconoscere a ciascun candidato 2 punti per qualsiasi risposta, anche nel caso di risposta non data; 

Quesito 15 

Le aste controvento assolvono alla funzione di 

[a] stabilizzare i telai fuori dal piano, anche in assenza di carichi orizzontali 

[b] stabilizzare i telai nel proprio piano, in presenza di carichi orizzontali 

[c] stabilizzare i telai fuori dal piano, in assenza di carichi verticali 

[d] stabilizzare i telai nel proprio piano, anche in assenza di carichi orizzontali 

Il quesito n. 15, contiene due risposte esatte, la a) e la b); 

Pertanto si è reso necessario riconoscere 2 punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data. 

la classe di concorso AD24

Quesito 24 

Welche Art von Übung wird in der folgenden Definition beschrieben? 

Bei dieser Übungsart werden in Texten oder Sätzen Teile getilgt. Die Prüfungsteilnehmenden müssen die entstandenen Leerstellen dann wieder schließen. Insbesondere im schulischen Kontext werden zumeist gezielt ausgesuchte Wörter wie z.B. wichtige Inhaltswörter oder bestimmte grammatikalische Elemente entfernt. Die Tilgung kann aber auch nach einem mechanischen Prinzip erfolgen. 

[a] Lückentext 

[b] Cloze-Test [ 

c] MC-Aufgabe 

[d] Freies Schreiben 

il quesito 24, contiene due risposte esatte, la a) e la b). 

Pertanto si è reso necessario riconoscere due punti, oltre che a coloro che hanno selezionato l’opzione a), anche a coloro che hanno selezionato l’opzione b), lasciando invariato il riconoscimento di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data

classe di concorso AM56

Quesito 37 

Si tratta della parte del violino 1° del duetto Tatiana di Luciano Berio, misura 1. 

Quali sono i suoni risultanti, se la si suona correttamente? 

[spartiti] 

[a] Quelli dell’es. 4. 

[b] Quelli dell’es. 1. 

[c] Quelli dell’es. 2. 

[d] Quelli dell’es. 3

il quesito n. 37, contiene come risposta esatta la voce indicata alla lettera b), anziché quella indicata alla lettera a). Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, assegnando 2 punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando opzioni di risposta corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera b), sottraendo 2 punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciando invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data. 

classe di concorso B020

Quesito 30 

Il candidato indichi nella tecnica di cottura sottovuoto o CBT qual è il range di temperatura prevista: 

[a] un minimo di 55°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 85°C circa per vegetali e farinacei. 

[b] un minimo di 30°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 60°C circa per vegetali e farinacei. 

[c] un minimo di 30°C circa per carni e pesci fino ad un massimo di 45°C circa per vegetali e farinacei. 

[d] nessuna delle risposte è corretta.

il quesito 30, contiene come risposta esatta la voce indicata alla lettera d), anziché quella indicata alla lettera a). 

Pertanto si è reso necessario procedere al ricalcolo dei punteggi, al fine di assegnare 2 punti a coloro che hanno risposto correttamente alla domanda, selezionando opzioni di risposta corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera d), sottrarre 2 punti ai candidati che hanno scelto come risposta voci corrispondenti a quelle caricate in piattaforma alla lettera a) e lasciare invariato il punteggio di 0 punti nel caso siano state scelte le restanti opzioni di risposta e nel caso di risposta non data.

Barbacci (CISL Scuola): Accertamento delle competenze disciplinari per i neo assunti: una prova di manifesta illogicità


Tra pochi giorni migliaia di insegnanti, per la maggior parte di sostegno, assunti a settembre dalle GPS di I fascia, dopo un intero anno scolastico che è stato per loro anche un anno di formazione, affiancati da tutor e con un dirigente scolastico che ne ha seguito il lavoro, oggetto in chiusura d’anno delle previste procedure valutative, dovranno sottoporsi – se positivamente giudicati dal comitato di valutazione e dal loro dirigente – a un’ulteriore prova di cosiddetto “accertamento delle competenze disciplinari” come passaggio obbligato per ottenere la trasformazione a tempo indeterminato del proprio contratto di lavoro. 

Forse non è nemmeno il caso di richiamare l’impegno e i costi, non indifferenti, legati ai necessari adempimenti logistico organizzativi connessi allo svolgimento della prova per chiedersi che senso abbia, o piuttosto ancora se ne abbia qualcuno. 

Non ha certamente quello di assolvere agli obblighi posti dall’art. 97 della Costituzione, visto che il personale di cui stiamo parlando non è stato reclutato con modalità discrezionali e fuori da ogni controllo, ma assunto in base alla sua collocazione in graduatorie costituite seguendo rigorosi criteri di pubblicità, oggettività e trasparenza. Difficile inoltre ritenere che eventuali carenze di “competenza disciplinare” non potessero emergere, ed essere come tali riscontrate, nel corso di un intero anno di servizio che, come già detto, è stato sostenuto da momenti formativi e seguito giorno per giorno da chi aveva la possibilità (e il compito) di valutarlo a consuntivo, come è avvenuto con precisi e impegnativi atti formali. Atti la cui rilevanza è riconosciuta e sancita in modo esplicito, tanto da considerarli presupposto imprescindibile per poter essere ammessi alla prova “disciplinare”, alla quale pertanto parteciperanno solo docenti già riconosciuti idonei allo svolgimento delle loro mansioni da chi, per un intero anno scolastico, li ha visti direttamente e concretamente impegnati nel loro lavoro. 

Come si fa, a questo punto, a ritenere quella prova come qualcosa di diverso da un’inutile e gratuita vessazione, che mentre mette a rischio il posto di lavoro delle persone svilisce e squalifica tutto ciò che il sistema ha messo in atto in precedenza per formarne e testarne le competenze? Il docente che fallisce la prova (inutile dire quanto di episodico, fortuito o casuale possa avere incidenza in frangenti del genere) non sarà confermato in ruolo. Riducendo a carta straccia tutta la documentazione prodotta da chi in precedenza lo aveva valutato e considerato idoneo. Si ritrova in tutto ciò la dimostrazione lampante delle assurdità cui può condurre l’accanimento ideologico quando diventa l’asse portante dei ragionamenti e delle scelte in materia di reclutamento dei docenti. Dal punto di vista giuridico, di fronte a disposizioni che generano un così impressionante groviglio di contraddizioni viene da chiedersi se non si possa trattare di un caso di “manifesta illogicità”. Vale la pena approfondirlo (e noi certamente lo faremo con i nostri legali, pronti a dare assistenza a chi ne avesse eventualmente bisogno), perché questo inutile, ingiustificato e costoso supplizio aggiuntivo inflitto a migliaia di insegnanti non è purtroppo soltanto uno scivolone involontariamente occorso in un “provvedimento tampone”, come concessione “di bandiera” imposta dall’esigenza di trovare qualche mediazione sotto l’assillo dell’urgenza: questo modello aberrante, stando a ciò che avverrà con la conversione in legge del DL 36, è destinato infatti a riproporsi anche negli anni a venire, con un’aggravante: riguarderà infatti tutte le procedure di assunzione, non solo quelle da GPS. Nel contesto di un progetto complessivo già ampiamente difettoso, sul quale è superfluo ripetere obiezioni più volte rappresentate e sempre accompagnate, per quanto ci riguarda, da proposte alternative, la prova “disciplinare” merita invece di essere richiamata in tutta la sua evidente assurdità e illogicità. L’auspicio è che si provveda urgentemente a cancellarla, se possibile già da quest’anno, come da noi più volte richiesto, ma sicuramente per gli anni a venire. Sarebbe una bella prova di intelligenza e di buon senso, un atto di rispetto per tanti docenti e forse ancor più per la scuola che con impegno e competenza li accoglie, li forma e li valuta.

Roma, 28 giugno 2022

Assegnazioni e utilizzazioni


(nota del Ministero nr.23439 relativa alle operazioni di utilizzo ed assegnazione provvisoria)
La tempistica è la seguente:
personale docente, educativo e IRC: dal 20 giugno al 4 luglio;
personale ATA : dal 27 giugno all’11 luglio.

Il personale docente presenta la domanda attraverso il sistema POLIS; il personale educativo, IRC e ATA si avvarrà del modello di domanda pubblicato sul sito del Ministero nella sezione Mobilità.

La nota precisa che per il ricongiungimento al genitore può essere richiesto anche in assenza del requisito della convivenza.

ATTENZIONE:

  • possono presentare la domanda di assegnazione provvisoria anche i docenti assunti negli anni scolastici 2020/21 e 2021/22;
  • possono presentare domanda di assegnazione anche i Dsga assunti in ruolo dal concorso ordinario;
  • può presentare domanda di assegnazione provvisoria/utilizzo anche il personale ATA ex LSU stabilizzato con contratto a tempo pieno. In caso di utilizzo detto personale ha titolo a conteggiare il servizio prestato in qualità di ex LSU come stabilito dalla tabella A dell’allegato E del CCNI sulla mobilità (1 punto per ogni anno di servizio).

Ordinanza protezione vie respiratorie Esame di Stato

Il Ministero della Salute, con ordinanza “ponte” a firma del Ministro Roberto Speranza del 15 giugno c.a. ha disposto la sospensione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, durante lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, nonché degli esami conclusivi dei percorsi degli istituti tecnici superiori, per l’anno scolastico 2021-2022.
L’ordinanza del Ministero, preso atto della nota del Ministero dell’istruzione, prot. AOOGABMI n. 50956 del 15 giugno 2022, con cui si rappresenta l’esigenza di consentire l’immediata soppressione dell’obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie per lo svolgimento degli esami di Stato per l’anno scolastico 2021-2022, produce effetti dalla data odierna fino al 22 giugno 2022, in vista dell’entrata in vigore del decreto legge contenente “Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilità sostenibile, e sull’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie”.
L’ordinanza, inoltre, conferma l’obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 per l’accesso ai seguenti mezzi di trasporto: 
navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; 
treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; 
autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; 
autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; 
mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; 
mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. 
È altresì fatto obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie ai lavoratori, agli utenti e ai visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative e le strutture residenziali per anziani.

BONUS 200 EURO


Come noto il decreto legge “Aiuti” ha previsto una misura di sostegno una tantum pari a 200 euro per tutti i dipendenti pubblici e privati, con una retribuzione imponibile previdenziale, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non superiore a 2.692 euro al mese.
Una nota INPS del 13 giugno ,dava indicazione circa la necessità, per il dipendente, di attestare al proprio datore di lavoro, di non trovarsi nella condizione di essere già beneficiario del bonus sotto altra forma.
Per quanto riguarda i lavoratori pubblici, apprendiamo che non sarà necessario produrre alcuna autocertificazione. Infatti, con una norma che sarà inserita inserita nel decreto legge sulle semplificazioni fiscali la cui approvazione è prevista all’ordine del giorno del Consiglio dei ministri, di oggi, sarà previsto che i dipendenti del pubblico impiego non dovranno trasmettere l’autocertificazione prevista invece per i dipendenti del settore privato. A verificare che il lavoratore non sia titolare di una pensione o che abbia all’interno del suo nucleo familiare un percettore del Reddito di cittadinanza, saranno direttamente il ministero dell’Economia e l’Inps attraverso l’incrocio delle banche dati.