Nel sito del Ministero sono state pubblicate quattro nuove FAQ sulla DDI.

Nel sito del ministero sono state pubblicate oggi quattro nuove FAQ sulla DDI che forniscono chiarimenti in particolare sulle modalità di partecipazione alle attività formazione: Il CCNI sulla DDI del 24 ottobre 2020 dedica alla formazione uno specifico articolo, prevedendo che le scuole attivino la necessaria formazione prevedendo anche uno specifico modulo sull’utilizzo degli strumenti tecnologici.
Le FAQ sono state concordate tra Amministrazione e OO.SS firmatarie del CCNI nell’apposito tavolo settimanale di monitoraggio .
Le FAQ accolgono le nostre richieste volte a favorire la partecipazione alle attività di formazione che rivestono un carattere di assoluta necessità per supportare il difficile ed impegnativo lavoro dei docenti nella modalità a distanza. Per la formazione si potranno utilizzare i 5 giorni di esonero previsti dall’articolo 64 del CCNL e si potrà far rientrare nelle attività funzionali di cui all’articolo 29, la formazione sulle strumentazioni tecnologiche utilizzate per la DDI. Anche il docente precario, soprattutto in fase di presa di servizio in una nuova scuola potrà ricevere una formazione “di ingresso” nell’ambito delle attività funzionali all’insegnamento.
L’amministrazione si è inoltre impegnata per interventi sul sistema informativo che consentano l’accesso alla piattaforma SOFIA anche ai docenti precari, per monitorare a livello regionale le azioni formative proposte, per una verifica sulle possibilità di predisporre in tempi non lunghissimi una piattaforma nazionale per la didattica a distanza.

Di seguito le FAQ pubblicate al seguente link
https://www.istruzione.it/rientriamoascuola/domandeerisposte.html#ddi

1) Il personale docente può utilizzare permessi o altre modalità per partecipare alle attività di formazione sugli aspetti metodologico-didattici relativi alla DDI?
Sì, il personale docente può utilizzare i permessi per la formazione previsti dall’articolo 64 comma 5 del CCNL 2006/2009; i criteri per la fruizione di tali permessi sono oggetto di confronto ai sensi dell’articolo 22, comma 8, lettera b3). Ove non sia possibile utilizzare detti permessi, e in considerazione dell’importanza di garantire la partecipazione a questo tipo di attività, la formazione sarà assicurata all’interno degli impegni di cui all’articolo 29, comma 1 e comma 3, lettera a) e b) del CCNL 2006/2009.

2) La formazione obbligatoria dei docenti sull’uso degli strumenti tecnologici per la DDI rientra nell’orario di servizio?
Sì. Ai sensi dell’articolo 7 comma 2 del CCNI sulla DDI le istituzioni scolastiche devono riservare nell’ambito della formazione obbligatoria sulla sicurezza uno specifico modulo concernente l’uso degli strumenti tecnologici necessari allo svolgimento della DDI. Tale formazione deve essere assicurata all’interno degli impegni di cui all’ articolo 29, comma 3, lettera a) del CCNL 2006/2009, sul punto ancora vigente.

3) Un supplente nominato da poco e nella cui scuola è attiva la DDI può far rientrare come formazione nel proprio orario di servizio quella svolta con l’animatore digitale sulla piattaforma in uso?
Sì, nell’ambito degli impegni di cui all’articolo 29 del CCNL (Vedi faq precedente). È un dovere dell’istituzione scolastica offrire formazione nonché un diritto da esercitare da parte del docente partecipare ai percorsi formativi deliberati, in particolare nella fase di ingresso, al fine di garantire l’attività didattica.

4) Un docente a tempo determinato può accedere all’attività di formazione delle Istituzioni scolastiche?
Le attività di formazione deliberate dal collegio dei docenti coinvolgono tutti i docenti dell’istituzione scolastica, ivi compresi quelli a tempo determinato. Le istituzioni scolastiche sostengono il fabbisogno formativo dei docenti con una adeguata programmazione delle risorse finanziarie assegnate per la formazione.

OM n. 172 del 4 dicembre e le Linee guida inviate dal Mpi a tutte le scuole appartenenti al ciclo di istruzione primaria.

Si inoltra in allegato l’OM n. 172 del 4 dicembre e le Linee guida inviate dal Mpi a tutte le scuole appartenenti al ciclo di istruzione primaria.
L’ordinanza prevede la formulazione di un giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale degli alunni della scuola primaria; le linee guida un supporto per la formulazione dei giudizi descrittivi.

Scuola primaria, firmata l’Ordinanza che prevede giudizi descrittivi al posto dei voti numerici. Inviata alle scuole insieme ad apposite Linee guida

È stata firmata e inviata alle scuole l’Ordinanza che prevede il giudizio descrittivo al posto dei voti numerici nella valutazione periodica e finale della scuola primaria, secondo quanto stabilito dal Decreto Scuola approvato a giugno.
La recente normativa ha infatti individuato un impianto valutativo che supera il voto numerico e introduce il giudizio descrittivo per ciascuna delle discipline previste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo, Educazione civica compresa. Un cambiamento che ha lo scopo di far sì che la valutazione degli alunni sia sempre più trasparente e coerente con il percorso di apprendimento di ciascuno. L’Ordinanza, oggetto di apposita informativa sindacale e del parere del Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione, è stata inviata insieme ad apposite Linee Guida e ad una nota esplicativa.
Secondo quanto previsto dalle nuove disposizioni, il giudizio descrittivo di ogni studente sarà riportato nel documento di valutazione e sarà riferito a quattro differenti livelli di apprendimento:

• Avanzato: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.
• Intermedio: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.
• Base: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.
• In via di prima acquisizione: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.
I livelli di apprendimento saranno riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell’elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

ESTRATTO DEL 54° RAPPORTO ANNUALE DEL CENSIS

In allegato un estratto del 54° Rapporto annuale del CENSIS, presentato oggi, disponibile sul sito dell’istituto di ricerca.
Si tratta del capitolo “La società italiana al 2020” e contiene dati meritevoli di grande attenzione sia sulla situazione in generale, sia sulla realtà scolastica, oggetto di uno specifico paragrafo a pag. 17.
Di grande interesse anche la parte dedicata ai soggetti di rappresentanza (pag. 22).

Scuola, sottoscritto all’ARAN l’accordo sulle norme di garanzia per gli scioperi

Segnaliamo che il comunicato con cui il Ministero aveva dato notizia dell’avvenuta sottoscrizione dell’intesa sui servizi essenziali da garantire in caso di sciopero è stato rimosso e sostituito, come da noi richiesto, con un testo pienamente conforme ai contenuti dell’intesa, eliminando incongruenze e ambiguità presenti nella precedente formulazione.
Dal link il nuovo comunicato.

https://www.miur.gov.it/web/guest/-/scuola-sottoscritto-all-aran-l-accordo-sulle-norme-di-garanzia-per-gli-scioperi