Opzione donna: domande dal 1° febbraio

Il ministero sta provvedendo a diramare una nota con cui comunica i termini per la presentazione delle domande di cessazione dal servizio con i requisiti previsti dall’Opzione donna come modificati dalla legge di Bilancio.
Ricordiamo che possono presentare domanda per il collocamento a riposo dal 1° settembre 2021 coloro che maturano entro il 31 dicembre 2020 un’anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni e un’età pari o superiore a 58 anni .
La funzione POLIS sarà aperte il 1° febbraio con scadenza il 28 febbraio.
Vi invieremo il testo della nota appena protocollato e inviato dal ministero.

AVVISO- RINNOVO O NUOVA ISCRIZIONE CISL SCUOLA ANNO 2021

Vi ricordiamo che il 31 dicembre è scaduta l’iscrizione alla Cisl scuola per coloro che nel 2020 si sono iscritti versando la quota forfettaria.

Pertanto, vista l’emergenza sanitaria, per agevolare il rinnovo o per una nuova iscrizione per l’anno 2021 è possibile compilare il modulo richiesta ed effettuare il relativo versamento ( € 40,00) con le seguenti modalità:

  • Bonifico Bancario intestato a Cisl Scuola Viterbo

Codice Iban IT 70 U 07601 14500 001051179719

  • Oppure il bollettino postale intestato a Cisl Scuola Viterbo n. conto 001051179719

Coloro, invece, che sono in servizio con supplenza fino al termine delle lezioni o oltre debbono contattare privatamente Federica tramite WhatsApp.

Si allega:

  • modulo richiesta
  • Codice Iban
  • bollettino postale

Resta inteso che ci si può recare presso i nostri uffici per l’iscrizione o il rinnovo.

Accordo sottoscritto dall’ARAN che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 29 maggio 1999 ed attua le disposizioni n materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto all’ARAN l’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 29 maggio 1999 ed attua le disposizioni n materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Il nuovo Accordo, sollecitato dalla Commissione di Garanzia, uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto scuola, università, afam, enti di ricerca.

Nell’accordo:
vengono previsti periodi di “franchigia” in cui le astensioni dal lavoro non potranno essere dichiarate:

  • dal 1° al 5 settembre
  • nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

vengono mantenuti i limiti individuali per i docenti per la partecipazione agli scioperi:

  • 40 ore individuali (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie;
  • 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole secondarie.
    Nel corso dell’anno scolastico deve comunque essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.

restano invariate rispetto al passato le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero

per ciascuna prestazione indispensabile l’accordo individua le figure professionali la cui presenza è necessaria; i contingenti dei lavoratori sono individuati con un protocollo di intesa tra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative;

In occasione di azioni di sciopero, i dirigenti invitano in forma scritta il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione.

la scuola comunica alle famiglie:

  • quali organizzazioni hanno indetto lo sciopero unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e alle % di voti ottenuti nell’ultima elezione delle rsu di istituto nel corso delle astensioni proclamante nell’anno in corso e in quello precedente;
  • l’elenco dei servizi garantiti
  • l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori

L’accordo viene ora trasmesso alla Commissione di Garanzia.

AVVISO

Per sanificazione dei locali della Cisl gli uffici resteranno chiusi:

da Lunedì 25/gennaio/2021

a venerdì 29/gennaio/2021

Gli operatori saranno come sempre a disposizione degli iscritti per eventuali consulenze ai seguenti recapiti telefonici:

Mario  3392610388

Clara  3397404994

Federica  3384109398

Marzia  3477949813

Cecilia  3332786925

Catia  3283332357

Rita   3381343146

Ivonne  3899408468

Stipendio supplenti Covid in pagamento entro il 27 gennaio, ma in tanti segnalano un importo più basso, perché?

Stipendio supplenti Covid in pagamento entro il 27 gennaio, ma in tanti segnalano un
importo più basso, perché?
Lo stipendio dei supplenti docenti e ATA Covid sarà accreditato entro mercoledì 27
gennaio, come da avviso NoiPA.
Chi riceve lo stipendio entro il 27 gennaio?
A ricevere lo stipendio entro il 27 gennaio (qualche giorno prima dell’accredito è possibile
vedere il cedolino stipendiale con il dettaglio delle voci) saranno i supplenti per cui è stata
effettuata l’emissione speciale il 18 gennaio. Nella stessa data di esigibilità potrà rientrare
anche l’emissione di lunedì 25 gennaio. L’emissione speciale del 25 riguarda tutti i
pagamenti autorizzati entro le ore 16 del 21 gennaio.

In tanti lamentano un importo più basso dello stipendio, almeno coloro che lo
hanno ricevuto, considerato che alcuni dopo diversi mesi di supplenze non sono stati
ancora retribuiti.
Causa dell’importo più basso sono le trattenute fiscali, in alcuni casi si superano le 250
euro. Come abbiamo già avuto modo di sottolineare, le cifre momentaneamente “perdute”
potranno essere recuperate nei mesi successivi con la dichiarazione dei redditi, a seconda
della propria situazione. Gli stipendi sono infatti del 2021 ma si riferiscono all’anno
precedente.