Il Tar Lazio ha respinto il ricorso GPS 1 fascia con 36 mesi di servizio

Vi informiamo che il Tar Lazio ha respinto il ricorso GPS 1 fascia con 36 mesi di servizio.

Contestualmente il medesimo Tar ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese di soccombenza di € 3.000,00 oltre accessori di legge, che dovranno essere ripartite in solido tra i 112 ricorrenti per una spesa di circa 30 euro ciascuno.Lo studio legale sta provvedendo ad informare gli interessati comunicando l’esito della pronuncia, l’importo delle spese di soccombenza nonché la possibilità di ricorso in appello al Consiglio di Stato avverso la sentenza di rigetto, appello che lo studio farà gratuitamente salvo ulteriori spese di condanna per coloro che decideranno di aderire.

A tal proposito, vi informiamo che chiunque decidesse di rinunciare all’appello dovrà inviare entro il 15 dicembre 2020 una mail all’indirizzo info@ricorsistudioriommi.it con oggetto “rinuncia appello GPS 36 mesi” ed una raccomandata a/r all’indirizzo dello studio: Via Ennio Quirino Visconti n. 20 00193 Roma Avv. Riommi Maurizio e Verduchi Daniele contenente la medesima rinuncia.

Al contrario invece chi decidesse di aderire all’appello non dovrà compiere nessuna azione e verrà automaticamente inserito avendo a suo tempo già conferito ampio mandato per ogni grado di giudizio. 

Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell’Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.

Il Ministero ha presentato alle organizzazioni sindacali la bozza dell’Ordinanza e delle Linee guida per la Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria.
Come è noto, l’articolo 1, comma 2–bis del decreto legge 8 aprile 2020, n. 22, ha previsto che in deroga all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, dall’anno scolastico 2020/2021, la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo è espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro dell’istruzione.
Il dl 104/2020, come convertito in legge, ha poi esteso il giudizio descrittivo anche alla valutazione periodica degli apprendimenti (articolo 32, comma 6 sexies).
La bozza di Ordinanza illustrata dal Ministero riprende le disposizioni di legge, confermando opportunamente che comunque la valutazione in itinere potrà essere espressa nelle forme che il docente riterrà opportune, purché forniscano all’alunno, in modo pienamente comprensibile, informazioni sul livello di padronanza conseguito circa i contenuti verificati.
È inoltre richiamata la necessità di trasparenza, di rapporto costante con i genitori e di particolare cura nei confronti di famiglie non italofone. Aspetti che condividiamo certamente.
L’Ordinanza sembra intervenire per certi aspetti in maniera estensiva rispetto alle disposizioni del testo normativo. Infatti, il giudizio descrittivo non è più riferito alle discipline; i giudizi (al plurale nell’ordinanza per ciascuna disciplina) sembrano riferiti dal Ministero agli obiettivi di apprendimento oggetto di valutazione periodica e finale. I giudizi descrittivi sono espressi con la medesima modalità utilizzata per la certificazione di competenza (In via di prima acquisizione; Base; Intermedio; Avanzato).
La valutazione del comportamento e dell’insegnamento della religione cattolica o dell’attività alternativa restano disciplinati dall’articolo 2, commi 3, 5 e 7 del Dlgs 62/2017, mentre le valutazioni degli alunni con disabilità certificata o con DSA rimangono correlate rispettivamente al piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato. Le istituzioni scolastiche dovranno attuare l’ordinanza in modo progressivo negli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022 e sono previste azioni di formazione per accompagnare questo processo.
Nelle Linee guida si afferma che nella valutazione periodica e finale, il livello di apprendimento è riferito agli esiti raggiunti dall’alunno relativamente ai diversi obiettivi della disciplina: ciò consente di elaborare un giudizio descrittivo articolato, che rispetta il percorso di ciascun alunno e consente di valorizzare i suoi apprendimenti, evidenziandone i punti di forza e quelli sui quali intervenire per ottenere un ulteriore potenziamento o sviluppo e garantire l’acquisizione degli apprendimenti necessari agli sviluppi successivi.
Sembrerebbe pertanto, anche sulla base degli esempi inseriti nelle Linee guida, che nel Documento di valutazione debbano essere riportati giudizi descrittivi articolati nelle stesse modalità previste per la certificazione di competenze per ciascun obiettivo di ciascuna disciplina piuttosto che un giudizio descrittivo per disciplina come esplicitamente previsto nel testo normativo. Una simile previsione, se confermata, dovrebbe tener conto di ulteriori elementi, quali ad esempio:

la certificazione esprime un apprezzamento relativamente a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità e attitudini. Si tratta perciò di processo valutativo diverso da quello previsto per gli obiettivi di apprendimento.
Gli obiettivi indicati nelle Indicazioni nazionali sono organizzati in nuclei tematici e definiti in relazione a periodi didattici lunghi, al termine della classe terza e quinta.
Si profila l’eventualità che la valutazione in itinere possa essere intesa quasi sovrapposta alla valutazione intermedia e finale e di appesantire oltremodo il Documento di valutazione, rendendo anche complessa la lettura del documento da parte delle famiglie.
In ogni caso sembra necessario meglio chiarire quanto previsto dall’OM e dalle Linee guida per non generare incertezze interpretative.
Inoltre, occorre osservare che le indicazioni fornite giungono ad anno scolastico avanzato e nell’imminenza delle scadenze di valutazione intermedia. Sono dunque necessari adattamenti gestionali ed organizzativi che richiedono tempi difficilmente sostenibili nell’immediato, in una situazione che vede gli istituti fortemente impegnati a reggere la gestione delle attività nel contesto segnato dall’emergenza pandemica.
I documenti comunque sono stati inviati al Cspi per il parere, che dovrà essere reso in tempi brevissimi.

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l’immissione in ruolo di personale docente di scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno di cui ai decreti dipartimentali 23 aprile 2020 n. 510 e 8 luglio 2020 n. 783. Effetti D.P.C.M. 3 novembre 2020. Sospensione e ripresa della fase procedimentale relativa allo svolgimento della prova scritta.

“L’alternativa alla didattica a distanza è la non didattica…” Vincenzo Alessandro, reggente Cisl scuola Viterbo

Viterbo – Interviene Vincenzo Alessandro, reggente Cisl scuola Viterbo

Viterbo –Cosa c’è di positivo nel contratto sulla didattica digitale.

Narra Platone nel Simposio che Socrate si recò a casa del drammaturgo Agatone, per celebrarne un successo teatrale. Nel vederlo, il drammaturgo invitò Socrate a sedersi vicino a lui, auspicando che la contiguità gli consentisse di fare propria almeno una piccola parte della saggezza del filosofo.

La didattica a distanza, si sa, è una didattica monca, perché priva della componente relazionale, che intercorre tra docente e studenti, ma anche tra gli studenti stessi, che imparano reciprocamente l’uno dall’altro. Sennonché, nelle condizioni determinate dalla diffusione del Covid-19, l’alternativa alla didattica a distanza (o alla didattica digitale integrata, come si dice ora) è la non didattica, la sospensione del rapporto educativo in attesa che il virus passi oltre. Attesa di cui non è dato prevedere i tempi, ma che potrebbero essere ancora piuttosto lunghi.

In questo quadro, la firma del contratto che regola la Ddi è stata, per il sindacato, una necessità e un dovere, nei confronti del paese, ma anche della stessa categoria docente. Nei confronti del paese perché, certo, il sindacato, che è un grande soggetto collettivo, con responsabilità nei confronti della società, non può chiedere che la scuola sia sospesa, in attesa che “passi a nuttata”, come diceva Eduardo De Filippo in una sua nota commedia. Nei confronti della categoria, perché, se la didattica a distanza c’è (e c’è perché prevista dall’art. 2, comma 3, decreto legge 22/2020), allora regolarla per via contrattuale significa inserirla in un quadro giuridico, evitare abusi ed approssimazioni, ricondurla alla progettualità del collegio dei docenti, che è l’organo tecnico al quale è demandato il compito di elaborare il piano della DDI di ogni istituzione scolastica.

Il Ccni sulla didattica a distanza, difatti, richiama le competenze degli organi collegiali in materia, che sono fissate dalle linee guida per la didattica digitale, le quali prevedono che sia il Collegio docenti “a fissare criteri e modalità per erogare didattica digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica in presenza alla modalità a distanza”. Quindi, una chiara riaffermazione del ruolo progettuale delle scuole e dei docenti, e una netta presa di distanza rispetto alle possibili tentazioni dirigistiche in materia (marginali, in verità, ma qua e là riaffioranti nel protagonismo narcisistico dei membri di qualche associazione professionale). Verrebbe da dire: scusate se è poco!

Si sente parlare dell’ipotesi di un referendum sul contratto in questione. Il problema della validazione dei contratti tramite referendum è lungo e irto di troppi aspetti tecnici, giuridici e politici per essere discusso in poche righe. Basterà qui ricordare che di referendum si è discusso, in passato, per la validazione dei Ccnl (contratti collettivi nazionali di lavoro), ma mai per i Ccni (contratti collettivi integrativi), che hanno una  portata più circoscritta. E chi oggi chiede il ricorso al referendum, in passato, di solito, si è opposto.

Vincenzo Alessandro
Reggente Cisl scuola Viterbo