1) Graduatorie provinciali e d’istituto prima fascia personale ATA
2) Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75
3) Graduatorie III Fascia ATA
1) Graduatorie provinciali e d’istituto prima fascia personale ATA
2) Elenchi e graduatorie provinciali ad esaurimento DM 75
3) Graduatorie III Fascia ATA
Per chiedere la NASPI servono 3 cedolini dello stipendio, codice IBAN e documento.
Di ogni sede è presente anche l’orario di apertura al pubblico.
Si allega elenco sedi.
Risultati dei movimenti del personale docente per l’a.s.2021/2022.
http://www.provveditoratostudiviterbo.it/DOCENTI/Trasferimenti/2021_22/mobdoc2021_22.htm
Se il tavolo sul reclutamento vuol avere un senso e una prospettiva, vanno cambiate, e di molto, le
misure previste in materia nel decreto “sostegni bis”. Ne va della credibilità del Patto per la Scuola,
rispetto al quale il decreto evidenzia numerose contraddizioni di merito e di metodo. Servono
interventi emendativi su cui la CISL Scuola ha già messo a punto proposte precise. Le sottoporremo
alle forze politiche e ai gruppi parlamentari, ma dovrebbe essere lo stesso Ministro a farsi
protagonista di un’azione necessaria per ricondurre a coerenza i comportamenti del Governo di cui
fa parte.
Chi ha scritto quelle misure probabilmente conosce poco e male la realtà della scuola: con i
meccanismi di reclutamento proposti, delle tanto sbandierate 70.000 assunzioni, già largamente
insufficienti a coprire un numero ben più elevato di posti vacanti, se ne potranno fare, se va bene,
la metà. Siamo pronti a dimostrarlo con le elaborazioni che abbiamo fatto su dati desunti dalle
informative ministeriali, evidentemente non a conoscenza di chi ha scritto materialmente il decreto.
E lunedì, con gli esiti della mobilità, potremo avere un quadro ancora più preciso di ciò che ci attende
per il primo settembre.
Altro che tutti in cattedra il primo settembre, il rischio vero è che si ripeta ciò che quest’anno non
sarebbe mai dovuto accadere, cioè una marea di posti scoperti e destinati a rimanere tali per
settimane e per mesi. Da molto tempo chiediamo che l’attenzione e l’impegno si concentrino su un
buon avvio dell’anno scolastico, il decreto sembra andare in direzione esattamente contraria,
addirittura sancendo per legge un balletto delle cattedre ad anno scolastico iniziato, anziché
scongiurarlo come sarebbe stato logico attendersi.
Il tavolo sul reclutamento è stato aggiornato ad una successiva convocazione, ma come ho già detto
occorre fare in modo che non ne venga minata la ragion d’essere. Non c’è dubbio che motivazioni e
obiettivi della manifestazione indetta per il 9 giugno restano tutti confermati: il Governo, ma anche
le forze politiche e il Parlamento, non commettano l’errore di negare ascolto al mondo della scuola.
Sarebbe una grave mancanza di riguardo rispetto a un milione di persone che attendono da anni un
giusto riconoscimento del lavoro che svolgono, ma soprattutto si rischierebbe di compromettere la
possibilità di fare del dopo pandemia una stagione di impegno diffuso e condiviso per l’innovazione,
la crescita e il rilancio del nostro sistema scolastico.
Maddalena Gissi, segretaria generale CISL Scuola
Testo emendamento – Proposta A
All’articolo 58, comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: “l’art.1, comma 17-octies del
D.L.126/2019 e l’art.13 comma 3 del decreto legislativo 59/2017 sono abrogati.”
La proposta emendativa ha l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco
quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021.
L’emendamento abroga la modifica apportata dal D.L.126/2019 all’art.399 del D.Lgs.297/1994 con
la conseguente introduzione del blocco quinquennale a partire dalle assunzioni relative
all’a.s.2020/2021. Si ripristina in sostanza la previgente normativa prevista dall’articolo 399 del
decreto legislativo 297/94 e non si intacca per via legislativa il quadro di regole in materia di mobilità
adottate pattiziamente nel CCNL vigente. La proposta prevede di eliminare l’intervento in via
legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. Il
tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo del CCNL.
Testo emendamento – Proposta B
All’art.58, comma 2 sostituire la lettera f) con la seguente: “al comma 3 dell’articolo 399 del decreto
legislativo 16 novembre 1994, n.297, le parole: “l’assegnazione provvisoria o l’utilizzazione in altra
istituzione scolastica ovvero ricoprire incarichi di insegnamento a tempo determinato in altro ruolo
o classe di concorso” sono soppresse. Le parole “cinque anni scolastici” sono sostituite dalle parole:
“tre anni scolastici”. Al comma 3 dell’articolo 13 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, le
parole: “quattro anni” sono sostituite dalle parole: “due anni””.
La proposta emendativa ha l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco
quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021.
Il vincolo alla mobilità come rideterminato nel comma esclude dal blocco la mobilità annuale
(assegnazioni provvisorie e utilizzazioni) che risponde ad esigenze di famiglia che riteniamo corretto
salvaguardare oltre che gli eventuali incarichi a tempo determinato ai sensi dell’art.36 del vigente
CCNL. Si elimina l’intervento in via legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate
pattiziamente nel CCNL vigente. Il tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo
del CCNL.
Testo emendamento – Proposta C
Dopo il primo periodo aggiungere il seguente: “In considerazione della condizione di emergenza
epidemiologica è fatta salva la possibilità di richiedere l’assegnazione provvisoria per l’anno
scolastico 2021/2022”. Eliminare il secondo periodo della lettera f).
Le proposte emendative hanno l’obiettivo di modificare le norme che hanno introdotto il blocco
quinquennale alla mobilità del personale assunto a decorrere dal 2020/2021.
Si interviene con una norma di salvaguardia della possibilità di deroga al blocco delle assegnazioni
provvisorie per il 2021/2022 tenuto conto che l’avvicinamento alla famiglia è ancor più degno di
attenzione in questo periodo di emergenza epidemiologica. Viene eliminato l’intervento in via
legislativa sul quadro di regole in materia di mobilità adottate pattiziamente nel CCNL vigente. Il
tema potrà essere ripreso in sede ARAN in occasione del rinnovo del CCNL.
2
Testo emendamento
All’articolo 59 comma 4 le parole “salvo i posti di cui ai concorsi per il personale docente banditi con
decreti dipartimentali numeri 498 e 499 del 21 aprile 2020 e successive modifiche” sono soppresse.
Il periodo che si chiede di sopprimere espone a rischi che è preferibile evitare, perché qualora
l’autorizzazione ad assumere di cui al comma 1 fosse inferiore al numero dei posti vacanti,
l’accantonamento dei posti destinati ai concorsi ancora da espletare ridurrebbe ulteriormente le
assunzioni in ruolo complessive da effettuare per il 2021/2022.
Si tratta di 12.863 posti per infanzia/primaria e 33.000 per la secondaria.
Testo emendamento
All’art.59 comma 4 la parola “contestualmente” e la lettera b) sono soppresse.
Il requisito previsto dalla lettera b), cioè aver svolto almeno tre annualità di servizio nelle istituzioni
scolastiche statali, riduce il numero degli aspiranti presenti in I fascia GPS (docenti già in possesso di
abilitazione o specializzazione per l’insegnamento sul sostegno) che sarebbe possibile assumere.
Stimiamo che anche senza il requisito delle tre annualità il numero degli aspiranti abilitati e
specializzati sia già inferiore alle disponibilità di posti soprattutto sul sostegno. La previsione del
requisito del servizio limita fortemente l’efficacia della disposizione il cui obiettivo è di evitare che
restino cattedre scoperte.
Testo dell’emendamento
Articolo 59: il comma 7 è soppresso. Conseguentemente, al comma 6 le parole “con le integrazioni
di cui al comma 7” sono soppresse.
Al comma 8 l’ultimo periodo è soppresso.
Non si comprende la funzione della prova disciplinare da superare raggiungendo una soglia di
idoneità la cui valutazione è affidata ad una commissione esterna dopo che il docente ha superato
con valutazione positiva ai sensi dell’articolo 1 comma 117 della legge 107/2015 il periodo di
formazione iniziale e prova di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 59/2017.
Saremmo all’assurdo per cui la valutazione positiva sul campo operata dal dirigente scolastico e dal
comitato di valutazione della scuola di servizio potrebbe essere contraddetta da un giudizio di
inidoneità nell’ambito di una prova disciplinare da parte di una commissione esterna.
Dopo il superamento della prova, qualcuno verifica che al docente manca la conoscenza e la
competenza della disciplina.
Testo emendamento
Articolo 59 sopprimere i commi 9, 10, 11, 12 e 13. Conseguentemente al comma 18 sopprimere le
parole “anche in deroga al secondo periodo del comma 13”.
La riforma delle procedure concorsuali, a partire dalla cadenza del loro svolgimento, è un tema che
merita ampio dibattito e va pertanto rinviata. In particolare va cancellato il secondo periodo del
comma 13 che prevede il divieto, assolutamente ingiustificato, di partecipare al successivo concorso
per coloro che non superano le prove.
3
Testo emendamento
All’articolo 59 sostituire il comma 17 con il seguente: “Le graduatorie delle procedure di cui al
comma 14, se non concluse entro la data di cui al comma 15 lettera c) sono utilizzate nel corso degli
anni successivi con priorità rispetto alle altre procedure ordinarie”.
Inaccettabile la formulazione del comma 17 nella versione del Decreto legge 73 che prevede
l’assunzione in servizio ad anno scolastico già avviato e il conseguente licenziamento del supplente.
Tutto ciò contrasta con l’obiettivo da tutti condiviso della continuità didattica e della garanzia che
non ci siano cambiamenti di docenti in corso d’anno.
Ulteriori proposte emendative integrative all’articolo 59
Dopo il comma 8 aggiungere il seguente comma 8 bis:
“Qualora residuino ancora posti disponibili, gli stessi sono assegnati con contratto a tempo
determinato ai docenti che contestualmente:
a) sono inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze di cui
all’articolo 4 comma 6 bis della legge 3 maggio 1999 n.124 per i posti comuni della scuola
secondaria e per i posti di sostegno di ogni ordine e grado;
b) hanno svolto su posto comune o di sostegno, entro l’anno scolastico 2020/2021, almeno tre
annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in
corso, nelle istituzioni scolastiche statali valutabili come tali ai sensi dell’articolo 11, comma
14, della legge 3 maggio 1999, n. 124.
Il contratto a tempo determinato è proposto esclusivamente nella provincia e nella o nelle classi di
concorso o tipologie di posto per le quali il docente risulta iscritto nella seconda fascia delle
graduatorie provinciali per le supplenze o negli elenchi aggiuntivi.
Nel corso del contratto a tempo determinato, oltre a quanto previsto al comma 6, i docenti assunti
su posto comune sono tenuti a frequentare uno specifico percorso accademico al termine del quale,
dopo il superamento delle prove previste conseguono il titolo di abilitazione.
I docenti assunti su posti di sostegno, oltre a quanto previsto al comma 6, sono tenuti a frequentare
uno specifico corso accademico al termine del quale dopo il superamento delle prove previste
conseguono il titolo di specializzazione per l’insegnamento su posto di sostegno.”
La norma propone di estendere anche ai docenti inseriti nella II fascia GPS con tre annualità di
servizio la possibilità di assunzione sui posti che risultino ancora vacanti dopo l’assunzione degli
aspiranti inseriti in I fascia GPS. Questo al fine di non lasciare scoperte le cattedre eventualmente
ancora vacanti dopo le procedure ordinarie e straordinarie previste dal comma 4.
Ciò al fine di valorizzare l’esperienza maturata in anni di supplenza congiuntamente all’obbligo di
acquisire l’abilitazione o la specializzazione sul sostegno attraverso un percorso accademico con
superamento di esami intermedi e finali.
4
Testo dell’emendamento – Assistenti amministrativi facenti funzione
Dopo il comma 21 inserire il seguente comma 22:
“Nell’ambito della procedura di progressione all’area dei Direttori dei servizi generali prevista dal
comma 6 dell’articolo 2 del Decreto legge 126/2019 sono richiesti i medesimi requisiti che hanno
costituito titolo di accesso al concorso ordinario di cui al DDG 2015 del 20 dicembre 2018”.
Gli assistenti amministrativi facenti funzione hanno maturato una lunga esperienza nel profilo di
Dsga, garantendo per anni la direzione dei servizi scolastici nelle scuole prive di DSGA titolare. Per
tali motivi è necessario che sia consentita la partecipazione alla procedura riservata anche agli
assistenti amministrativi con più di tre anni di servizio nelle mansioni superiori ma privi della laurea.
In sostanza l’emendamento prevede che, come per la partecipazione al concorso ordinario, sia
prevista analoga deroga al titolo di laurea.
Testo dell’emendamento – IRC
“Al comma 1 dell’articolo 1-bis del D.L.126/2019 convertito con modificazioni dalla Legge 20
dicembre 2019 n.159 dopo le parole “per la copertura” aggiungere “del 50%”.
Conseguentemente
Il comma 2 dell’art.1 bis del D.L. 29/10/2019 n. 126 convertito, con modificazioni dalla legge 20
dicembre 2019, n.159 è sostituito dal seguente: “Contestualmente al concorso di cui al comma 1, il
Ministro dell’istruzione è autorizzato a bandire un concorso riservato ai docenti di religione cattolica
in possesso del riconoscimento di idoneità rilasciato dall’ordinario diocesano che abbia svolto
almeno con 36 mesi di servizio di insegnamento. Al concorso è destinato il 50% dei posti disponibili
per il triennio 2021/2022 -2023/24 e per gli anni successivi fino a integrale scorrimento delle
graduatorie di merito. La graduatoria di merito comprende tutti coloro che propongono istanza sulla
base dei titoli posseduti e della valutazione di una apposita prova orale didattico-metodologica che
non prevede punteggio minimo. Il contenuto del bando, i termini e le modalità di presentazione
delle istanze, di espletamento della prova orale e di valutazione della prova e dei titoli valutabili,
nonché la composizione della commissione di valutazione sono disciplinati con decreto del Ministro
dell’Istruzione”.
Al fine di ridurre l’eccesso di precariato in questa categoria di insegnanti e il ricorso ai contratti a
tempo determinato valorizzando la professionalità acquisita dai docenti con tale rapporto di lavoro
è indispensabile prevedere una procedura riservata al personale che, in possesso del riconoscimento
dell’idoneità, abbia una esperienza di almeno 36 mesi nell’insegnamento della religione cattolica. I
docenti di religione cattolica sono gli unici docenti per i quali non sono state previste, ad oggi,
procedure di stabilizzazione in analogia con quanto avvenuto per gli altri insegnanti abilitati
(concorso riservato per la scuola dell’infanzia e primaria, FIT 2018 per gli insegnanti della scuola
secondaria).
Testo emendamento – Accesso ai percorsi per la specializzazione per le attività di sostegno
didattico agli alunni con disabilità per i docenti con tre annualità di servizio sul sostegno
Dopo il comma 21 inserire il seguente comma 22:
“Il comma 08 del decreto legge 8 aprile 2022 n. 22 convertito con modificazioni nella legge 6 giugno
2020, n. 41, “Misure urgenti sulla regolare conclusione e l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per
la continuità della gestione accademica” è sostituito dal seguente:
5
“A decorrere dal VI ciclo dei percorsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per
le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità previsti dal regolamento di cui al decreto
del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, sono ammessi
in soprannumero i docenti inclusi nella seconda fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze
per i posti di sostegno di cui all’articolo 4, comma 6 bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Con
decreto del ministro dell’istruzione di concerto con il ministro dell’Università sono definite le
modalità per la distribuzione degli aspiranti tra gli atenei che organizzano i precorsi nonché i criteri
di priorità di accesso.””
Nell’ambito dell’incremento della offerta formativa di percorsi per conseguire la specializzazione sul
sostegno, più che mai necessario per consentire che le attività di sostegno didattico siano affidati a
docenti forniti dello specifico titolo, viene prevista la possibilità di frequentare il percorso in
soprannumero rispetto all’offerta formativa programmata, a partire dal VI ciclo, ai docenti che
abbiano svolto tre annualità di servizio specifico sul sostegno e siano inseriti nelle GPS di II fascia che
il D.L. 126/2019 ha previsto proprio per tali aspiranti.
La GPS di II fascia è utilizzata in subordine a quella degli specializzati e prima di procedere
all’assegnazione delle supplenze attraverso le graduatorie dei posti comuni.
Dirigenza scolastica – emendamento
Con decreto del Ministro dell’Istruzione, nelle more del rinnovo del CCNL Area Istruzione e ricerca,
può essere modificato l’art. 9 comma 4 del CCNL Area V del 15/07/2010, previo confronto con le
Organizzazioni sindacali rappresentative.
Il Decreto 138/2017 prevede che i dirigenti assunti a seguito della procedura concorsuale definita
dal presente regolamento sono tenuti alla permanenza in servizio nella regione di iniziale
assegnazione per un periodo pari alla durata minima dell’incarico dirigenziale previsto dalla
normativa vigente (tre anni).
Il Bando di concorso ha successivamente subito alcune modifiche con art. 10 con decreto-legge 14
dicembre 2018, n. 135 e con il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito in legge 28
febbraio 2020, n. 8. Quest’ultimo ha disposto che siano assunti dopo i vincitori, nel limite dei posti
annualmente vacanti e disponibili, gli idonei utilmente iscritti nella graduatoria nazionale per merito
e titoli del concorso a dirigente scolastico. In tal modo i posti che via via si rendono disponibili
nell’organico regionale sono progressivamente esauriti dai neo dirigenti successivamente assunti a
seguito dello scorrimento di graduatoria.
Inoltre il reclutamento dei dirigenti scolastici tornerà d’ora in poi ad essere svolto su base regionale
con la modifica introdotta all’articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
apportata con DECRETO-LEGGE 29 ottobre 2019, n. 126. Quindi i posti che si rendono vacanti nella
regione dovrebbero essere destinati alle assunzioni da concorso regionale e non disponibili per il
rientro dei dirigenti scolastici attualmente fuori regione.
L’insieme di queste modifiche successive, collegato al comma 4 dell’articolo 9 del CCNL area V del
15/07/2010 che limita la mobilità interregionale al 30% dei posti vacanti annualmente, ha
sostanzialmente azzerato le possibilità di ricongiungimento, anche in un orizzonte pluriennale molto
ampio, per i dirigenti in servizio fuori dalla regione di residenza del nucleo familiare
Oggi prende avvio al ministero il tavolo di confronto previsto dal “Patto per la Scuola al Centro del
Paese” in materia di reclutamento e formazione iniziale del personale docente.
“La CISL Scuola ha da tempo elaborato sul tema una proposta complessiva – afferma la segretaria
generale Maddalena Gissi – nella convinzione che occorra superare la logica di interventi episodici e
delineare un sistema di reclutamento in grado di assicurare qualità e stabilità del lavoro. Oggi
ribadiremo anzitutto alcune proposte volte a modificare i contenuti del decreto legge 73, di cui
contestiamo l’inefficacia e l’incoerenza rispetto a obiettivi e impegni enunciati nel Patto per la
Scuola. Chiederemo che il Ministro se ne faccia carico sostenendo in sede di Governo e di Parlamento
le azioni necessarie per un’opportuna azione emendativa del testo di legge su cui è in corso l’esame
da parte delle Camere”.
In particolare la CISL Scuola sosterrà:
la necessità di superare l’obbligo del requisito dei 36 mesi di servizio per le assunzioni da GPS
di I prima fascia. Si tratta infatti di docenti già abilitati o specializzati sul sostegno, impedendo
lo scorrimento completo delle GPS di prima fascia si avrà come conseguenza inevitabile
l’impossibilità di coprire molti posti vacanti che rimarranno tali, compromettendo l’obiettivo
di assicurare alle scuole, attraverso le assunzioni in ruolo, un organico quanto più possibile
stabile. “Tra pochi giorni saranno gli esiti della mobilità a evidenziare, in molte realtà, lo
scarto esistente tra posti vacanti e aspiranti collocati nella I fascia delle GPS, sicuramente
insufficienti rispetto alla disponibilità di cattedre. Per questo chiederemo di consentire il
ricorso anche le GPS di II fascia, dove gli aspiranti non mancano, riconoscendo una
precedenza a quelli con almeno tre anni di servizio”.
La necessità di prevedere percorsi di abilitazione e specializzazione sul sostegno per chi ne è
privo, con percorsi dedicati da attivare al più presto. Se la procedura straordinaria ai fini
abilitanti si fosse completata, molti avrebbero già oggi il requisito per essere collocato negli
elenchi aggiuntivi, le cui domande di inclusione si apriranno a breve. Risale ormai a un anno
fa la norma che prevedeva un tavolo di confronto tra Amministrazione e sindacati per
riattivare stabilmente i percorsi abilitanti: per la CISL Scuola è fondamentale che chi matura
36 mesi di servizio possa avere un’opportunità di abilitarsi o di conseguire la specializzazione
sul sostegno, consolidando le prospettive di lavoro. Ugualmente da tenere in considerazione
le aspirazioni di chi, conseguendo un’abilitazione, può accedere alla possibilità di passare ad
altro grado di scuola con la mobilità professionale.
La CISL Scuola chiederà inoltre l’attivazione di una procedura straordinaria di reclutamento per gli
insegnanti incaricati di religione. Pur essendo abilitati – tale è infatti l’idoneità all’insegnamento della
religione cattolica – sono l’unica categoria di insegnanti per cui, da oltre 15 anni, non viene previsto
un canale riservato per una definitiva stabilizzazione del rapporto di lavoro attraverso l’assunzione
in ruolo.
“Come sempre intendiamo partecipare al confronto con spirito costruttivo – sostiene Maddalena
Gissi -, allo stesso modo in cui le Confederazioni si stanno rapportando col Governo. Con grande
senso di responsabilità, disponibili all’ascolto, ma anche con la convinzione di poter dare un
contributo importante con proposte ragionevoli, che tengono insieme giuste aspettative del
personale e l’obiettivo di accrescere l’efficacia e la qualità del servizio. Mi aspetto
dall’Amministrazione un atteggiamento analogo, è in questo modo che si può tradurre nei fatti la
dichiarata volontà di voler valorizzare il confronto con le parti sociali”.
Nel frattempo continua l’impegno della CISL Scuola per ottenere modifiche al decreto sostegni bis
anche su altri temi, in particolare quelli che riguardano materie oggetto di contrattazione, come la
mobilità del personale docente e dirigente. “Non basta portare da cinque a tre il divieto di trasferirsi
– è la posizione espressa dalla segretaria CISL Scuola – soprattutto in un momento come questo
vanno trovate soluzioni sostenibili contemperando le esigenze di continuità didattica col diritto di
insegnanti e dirigenti di potersi ricongiungere al proprio nucleo familiare”.
UFFICIO STAMPA CISL SCUOLA
E’ stata pubblicata sul sito del ministero la circolare n.22866 del 27.5.2021, concernente “Comandi dei dirigenti scolastici e del personale docente per l’anno scolastico 2021/22 ai sensi dell’articolo 26, comma 8, della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e dell’articolo 1, comma 65, della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
I comandi riguardano :
-assegnazione di dirigenti e docenti presso associazioni per la prevenzione del disagio sociale. Si tratta di 100 comandi di durata annuale. Le richieste devono essere indirizzate alla direzione generale del personale del ministero da parte degli Enti utilizzando la scheda allegata alla circolare. La scadenza è fissata al 14 giugno.
-comandi per progetti nazionali e di rete utilizzando la quota di organico a tal fine prevista dalla legge 107/2015. L’assegnazione è disposta dai singoli Uffici scolastici regionali che potranno confermare i docenti già comandati o provvedere ad individuare nuovi incarichi in caso di cessazioni o di progetti in scadenza.
n occasione del 75° anniversario del voto con cui il popolo italiano, chiamato a esprimersi nel referendum del 2 giungo 1946, scelse la Repubblica come forma istituzionale per l’Italia, Il Sole 24 Ore pubblica una video intervista allo storico Paolo Acanfora, realizzata da Askanews, nella quale vengono sottolineati fra l’altro l’importanza del voto concesso per la prima volta alle donne e lo stretto collegamento tra la ricorrenza del 2 giugno e quella del 25 aprile.
Numerosi interventi di Paolo Acanfora, docente di storia contemporanea all’Università La Sapienza di Roma, sono ospitati dalla nostra rivista “Scuola e Formazione“, nell’ambito di una collaborazione con la CISL Scuola che ancora oggi vede una sua rubrica comparire negli approfondimenti mensili della nostra Agenda. Tra i contributi più significativi ricordiamo, in occasione dei 70 anni della Repubblica, il profilo dei dodici Presidenti della Repubblica, per l’Agenda 2015/16, con interventi raccolti in un volume realizzato in occasione del 6° Congresso Nazionale CISL Scuola del 2017.
Di seguito il testo dell’intervista.
Roma, (askanews) – Il 2 giugno del 1946, 25 milioni di italiani si recarono alle urne per il referendum istituzionale Monarchia-Repubblica e per eleggere l’Assemblea costituente. Vinse la Repubblica, ma il risultato non fu scontato. Paolo Acanfora, professore di Storia contemporanea alla Sapienza di Roma:
“Chiaramente fu un voto estremamente divisivo, proprio dal punto di vista della geografia politica del Paese, anche in virtù delle varie esperienze che le parti del Paese avevano fatto durante la guerra, soprattutto a partire dal settembre 1943, durante la guerra civile e la Resistenza, di cui si era fatta esperienza al Nord e che invece il Sud, occupato dagli angloamericani non aveva conosciuto. E questo si riverbera anche sul piano ovviamente del voto istituzionale, con il Sud prevalentemente monarchico, e un Nord invece prevalentemente orientato verso la soluzione repubblicana. In questo senso, la scelta repubblicana rappresenta anche un po’ una sorta di continuazione di quella che allora si chiamava ‘il vento del Nord’, cioè l’idea appunto prevalente dentro le forze protagoniste della Resistenza, che erano di orientamento largamente repubblicano“.
Il 2 giugno 1946 è una data importante anche perché per la prima volta le donne italiane votarono in una consultazione politica:
“Per la prima volta si ha un suffragio universale tout court, non un suffragio universale maschile, ma un suffragio universale senza alcuna distinzione di genere, e quindi alle donne viene finalmente riconosciuto il diritto di voto sia passivo sia attivo, e per l’appunto alle prime elezioni politiche – ricordiamocelo sempre, il 2 giugno del ’46 oltre ad essere il momento in cui si sceglie, con il referendum istituzionale, tra la forma di governo monarchica e quella repubblicana, c’è l’elezione all’Assemblea costituente, sono le prime elezioni politiche dopo vent’anni di fascismo, dopo cinque anni di guerra mondiale, dopo un anno e mezzo di guerra civile, insomma un momento fondamentale -, e la partecipazione delle donne è una partecipazione straordinaria. Questo è un punto che molto spesso viene sottovalutato“.
Se il voto di allora fu divisivo, la Festa del 2 giugno oggi è assai meno divisiva della Festa della Liberazione celebrata poche settimane fa:
“Nel calendario delle feste civili, il 2 giugno 1946 viene percepito in una maniera meno divisiva dal punto di vista degli schieramenti politici, rispetto al 25 aprile. Possiamo metterla in questi termini: è un po’ un errore di prospettiva, nel senso che è chiaro che il 2 giugno del ’46 esiste perché è esistito il 25 aprile, c’è una stretta correlazione tra i due eventi, è una banalità dirlo ma non ci sarebbe stato il 2 giugno se non ci fosse stato il 25 aprile; e la Costituzione, che viene scritta da coloro che vengono eletti nell’Assemblea costituente il 2 giugno 1946, è una Costituzione che ovviamente risente di quella esperienza fondamentale che è stata la Resistenza, che è stata la Seconda guerra mondiale, ed è stata segnata anche da un profondo protagonismo dei partiti antifascisti, che sono ovviamente i grandi protagonisti della storia repubblicana. Quindi c’è una strettissima relazione tra le due date, e vederle in modo disgiunto è una prospettiva miope“.
1° giugno 2021 – Stream24/Il Sole24ore.com
Venerdì pomeriggio si è tenuto il primo incontro di confronto sulle Progressione di carriera per il personale amministrativo facente funzione.
Come già riportato nel messaggio del 19 maggio, la bozza di Decreto presentato dal Ministero è stata predisposta in applicazione alle disposizioni di cui all’art.2, comma 6, del Decreto Legge 126/2019 che consente alle pubbliche amministrazioni l’attivazione di procedure selettive per la progressioni tra le aree riservate al personale di ruolo in possesso del titolo di studio previsto per il profilo di destinazione.
In premessa, la Cisl Scuola ha stigmatizzato con forza la mancata previsione della possibilità di partecipare alla procedura riservata da parte del personale amministrativo facente funzione che non sia in possesso del titolo di studio richiesto. In particolare, la Cisl Scuola ha chiesto di ammettere alla procedura i facenti funzione da almeno 3 anni, anche se privo del titolo, come già fatto in occasione del concorso ordinario, in considerazione del fatto che, il prossimo settembre, l’Amministrazione dovrà, comunque, nuovamente ricorrere all’utilizzo dello stesso personale che oggi intende escludere dalla procedura per la copertura dei posti da Dsga.
Per quanto attiene il contenuto della bozza di decreto e le modalità di espletamento della procedura, la Cisl Scuola ha chiesto:
L’Amministrazione si è detta disposta ad effettuare le opportune valutazioni sulle nostre osservazioni. L’incontro è stato aggiornato a venerdì prossimo.