La Corte di Cassazione con Ordinanza del 11 giugno 2024 ha rigettato il ricorso del MIUR (ora
MIM) del 13/06/2019 “perché le disposizioni che hanno stabilito il blocco delle posizioni stipendiali e dei
relativi incrementi economici previsti dalle norme contrattuali collettive … sono disposizioni eccezionali e,
in quanto tali, da interpretare in senso letterale, in stretta aderenza con lo scopo loro assegnato di
«Contenimento delle spese in materia di impiego pubblico». Alla luce di tale impostazione, – chiosa la
Corte di Cassazione – la progressione di carriera va tenuta distinta dai suoi effetti economici. Il blocco
dettato da esigenze di contenimento della spesa pubblica deve riguardare solo gli effetti economici, senza
influire sulla carriera a fini giuridici”.
Qui il comunicato.
Qui il modulo di “invito e diffida ad adempiere” da compilare ed inviare a cislscuolavt@gmail.com