“LINEE OPERATIVE PER GARANTIRE IL REGOLARE SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI CONCLUSIVI DI STATO 2020/2021” – PROTOCOLLO D’INTESA

E’ stato sottoscritto (nota n. 14 del 21 maggio 2021) il protocollo di intesa tra MI e OO.SS. contenente le linee operative per garantire il regolare svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e secondo ciclo d’istruzione 2020/ 2021.
Il Protocollo disciplina lo svolgimento degli Esami di Stato e degli esami preliminari per l’a.s. 2020/2021. Gli Esami di Stato si svolgeranno, fatti salvi i casi previsti dalle Ordinanze ministeriali n 52 e 53 del 3 marzo 2021, in presenza. Gli esami preliminari si svolgono esclusivamente in presenza.
Sostanzialmente sono confermate le misure di sicurezza previste nel Protocollo d’intesa 2019 – 2020 e nell’allegato Documento tecnico scientifico che, pertanto, si applicano anche agli esami conclusivi di Stato della scuola secondaria di 1° e 2° grado per l’a.s. 2020/2021. Trovano altresì applicazione le misure previste dal protocollo n. 87 del 6 agosto 2020.
Le principali novità la riguardano la tipologia di mascherine da adottarsi, che dovranno essere di tipo chirurgico. Non potranno, infatti, essere utilizzate mascherine di comunità ed altresì sconsigliato, da parte degli studenti, l’utilizzo delle mascherine FFP2 in ragione del parere del CTS espresso nel verbale n. 10 del 21 aprile 2021.
E’ consentito lo svolgimento delle prove dell’esame di Stato o dei lavori della Commissione d’esame in modalità di videoconferenza nei casi di seguito riportati e secondo le modalità previste nelle Ordinanze ministeriali:
per i candidati degenti in luoghi di cura od ospedali, o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame, e per i detenuti;
nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità
competenti lo richiedano;
qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite da specifici protocolli nazionali di sicurezza – in conseguenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica e delle disposizioni ad essa correlate – e comunichi tale impossibilità all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni;
qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni
sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica, il presidente della commissione dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità sincrona.
Infine, per quanto concerne le riunioni plenarie delle Commissioni d’esame è ammesso, per l’esame di Stato conclusivo del primo e del secondo ciclo di istruzione, lo svolgimento a distanza nei casi in cui le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedano; qualora il dirigente scolastico, o successivamente il presidente della commissione, ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite, dovrà comunicare tale impossibilità all’Ufficio Scolastico Regionale.