Accordo sottoscritto dall’ARAN che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 29 maggio 1999 ed attua le disposizioni n materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Nella giornata di ieri è stato sottoscritto all’ARAN l’Accordo che sostituisce l’allegato al Ccnl 1998/2001 del 29 maggio 1999 ed attua le disposizioni n materia di servizi pubblici essenziali in caso di sciopero contenute nella legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83.

Il nuovo Accordo, sollecitato dalla Commissione di Garanzia, uniforma le procedure per tutte le sezioni del comparto scuola, università, afam, enti di ricerca.

Nell’accordo:
vengono previsti periodi di “franchigia” in cui le astensioni dal lavoro non potranno essere dichiarate:

  • dal 1° al 5 settembre
  • nei 3 giorni successivi alla ripresa delle attività didattiche dopo la pausa natalizia o pasquale.

vengono mantenuti i limiti individuali per i docenti per la partecipazione agli scioperi:

  • 40 ore individuali (equivalenti ad 8 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole dell’infanzia e primarie;
  • 60 ore individuali (equivalenti a 12 giorni per anno scolastico) per i docenti delle scuole secondarie.
    Nel corso dell’anno scolastico deve comunque essere assicurata l’erogazione di un monte ore non inferiore al 90% dell’orario complessivo di ciascuna classe.

restano invariate rispetto al passato le prestazioni indispensabili da assicurare in caso di sciopero

per ciascuna prestazione indispensabile l’accordo individua le figure professionali la cui presenza è necessaria; i contingenti dei lavoratori sono individuati con un protocollo di intesa tra Dirigente scolastico e organizzazioni sindacali rappresentative;

In occasione di azioni di sciopero, i dirigenti invitano in forma scritta il personale a comunicare la propria intenzione di aderire, non aderire o di non aver maturato ancora la propria intenzione.

la scuola comunica alle famiglie:

  • quali organizzazioni hanno indetto lo sciopero unitamente ai dati relativi alla rappresentatività a livello nazionale e alle % di voti ottenuti nell’ultima elezione delle rsu di istituto nel corso delle astensioni proclamante nell’anno in corso e in quello precedente;
  • l’elenco dei servizi garantiti
  • l’elenco dei servizi di cui si prevede l’erogazione sulla base delle comunicazioni dei lavoratori

L’accordo viene ora trasmesso alla Commissione di Garanzia.