In via generale, l’art. 53 del DPR 1124/1965, come modificato dall’articolo 21, comma1), lettera b)
del Dlgs 151/2015, dispone che “qualunque medico presti la prima assistenza a un lavoratore
infortunato sul lavoro o affetto da malattia professionale è obbligato a rilasciare certificato ai fini
degli obblighi di denuncia di cui al presente articolo e a trasmetterlo esclusivamente per via
telematica all’Istituto assicuratore.
Ogni certificato di infortunio sul lavoro o di malattia professionale deve essere trasmesso
esclusivamente per via telematica all’Istituto assicuratore, direttamente dal medico o dalla
struttura sanitaria competente al rilascio, contestualmente alla sua compilazione.”
La circolare Inail n. 10/2016 specifica come “il datore di lavoro, fermo l’obbligo di trasmettere la
denuncia dell’evento all’Inail, sia esonerato dall’obbligo della trasmissione del certificato medico al
quale deve provvedere il medico certificatore che presta la prima assistenza.
Resta, pertanto, a carico del datore di lavoro l’indicazione nella denuncia obbligatoria in modalità
telematica dei riferimenti del certificato medico, i quali sono resi disponibili, sempre
telematicamente, dall’Istituto assicuratore … Nulla cambia, circa gli obblighi del datore di lavoro, in
merito al fatto che lo stesso debba inoltrare la denuncia di infortunio all’Istituto entro due giorni…”
I termini per la presentazione delle denunce decorrono dalla “data in cui il datore di lavoro ha
ricevuto i riferimenti del certificato medico dal lavoratore” e tale dicitura è stata riportata sia nella
modulistica che nell’applicativo delle denunce. La trasmissione della denuncia non è condizionata
da alcuna potestà di valutazione del dirigente scolastico circa la ricorrenza degli estremi per
l’indennizzabilità. Perciò resta fermo per il datore di lavoro l’obbligo di trasmettere le denunce
entro i termini previsti dalla norma.
Nelle denunce devono essere obbligatoriamente indicati, oltre agli altri, il numero identificativo del
certificato medico e la data di rilascio del certificato medico. L’Istituto scolastico è esonerato
dall’obbligo di denuncia all’autorità di Pubblica sicurezza poiché a tale adempimento provvede l’Inail
Su queste disposizioni generali, si è innestata la previsione del dl 18/2020 che all’art. 42 c. 2 ha
specificato che “nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro,
il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente
all’INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell’infortunato. Le
prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate
anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell’infortunato con la
conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione
assicurativa …. La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.”
Nella circolare 13/2020 l’Inail specifica che “Nell’attuale situazione pandemica, l’ambito della tutela
riguarda innanzitutto gli operatori sanitari esposti a un elevato rischio di contagio, aggravato fino a
diventare specifico. Per tali operatori vige, quindi, la presunzione semplice di origine professionale,
considerata appunto la elevatissima probabilità che gli operatori sanitari vengano a contatto con il
nuovo coronavirus.
A una condizione di elevato rischio di contagio possono essere ricondotte anche altre attività
lavorative che comportano il costante contatto con il pubblico/l’utenza. In via esemplificativa, ma
non esaustiva, si indicano: lavoratori che operano in front-office, alla cassa, addetti alle
vendite/banconisti, personale non sanitario operante all’interno degli ospedali con mansioni
tecniche, di supporto, di pulizie, operatori del trasporto infermi, etc. Anche per tali figure vige il
principio della presunzione semplice valido per gli operatori sanitari.
Le predette situazioni non esauriscono, però, come sopra precisato, l’ambito di intervento in quanto
residuano quei casi, anch’essi meritevoli di tutela, nei quali manca l’indicazione o la prova di specifici
episodi contagianti o comunque di indizi “gravi precisi e concordanti” tali da far scattare ai fini
dell’accertamento medico-legale la presunzione semplice. In base alle istruzioni per la trattazione
dei casi di malattie infettive e parassitarie, la tutela assicurativa si estende, infatti, anche alle ipotesi
in cui l’identificazione delle precise cause e modalità lavorative del contagio si presenti
problematica.
Ne discende che, ove l’episodio che ha determinato il contagio non sia noto o non possa essere
provato dal lavoratore, né si può comunque presumere che il contagio si sia verificato in
considerazione delle mansioni/lavorazioni e di ogni altro elemento che in tal senso deponga,
l’accertamento medico-legale seguirà l’ordinaria procedura privilegiando essenzialmente i seguenti
elementi: epidemiologico, clinico, anamnestico e circostanziale “.
“Allo stesso modo, è opportuno adottare ogni misura proattiva per l’acquisizione delle denunce da
parte dei datori di lavoro, con l’eventuale documentazione sanitaria allegata, evitando
comportamenti improntati al rigore letterale delle disposizioni normative.”
“I datori di lavoro pubblico o privato assicurati all’Inail, debbono continuare ad assolvere all’obbligo
di effettuare, come per gli altri casi di infortunio, la denuncia/comunicazione d’infortunio ai sensi
dall’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni.”
Con la circolare 22/2020 l’Istituto precisa che “la presunzione semplice che – si ribadisce- ammette
sempre la prova contraria, presuppone comunque l’accertamento rigoroso dei fatti e delle
circostanze che facciano fondatamente desumere che il contagio sia avvenuto in occasione di lavoro
(le modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, le indagini circa i tempi di comparsa delle
infezioni, ecc.).
In tale contesto, l’Istituto valuta tutti gli elementi acquisiti d’ufficio, quelli forniti dal lavoratore
nonché quelli prodotti dal datore di lavoro, in sede di invio della denuncia d’infortunio contenente
tutti gli elementi utili sulle cause e circostanze dell’evento denunciato.
Il riconoscimento dell’origine professionale del contagio, si fonda in conclusione, su un giudizio di
ragionevole probabilità ed è totalmente avulso da ogni valutazione in ordine alla imputabilità di
eventuali comportamenti omissivi in capo al datore di lavoro che possano essere stati causa del
contagio.
Non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un indennizzo Inail (basti
pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se avvenuto per caso
fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la responsabilità penale e civile
che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli previsti per il
riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.”
L’Inail ribadisce che “non possono, perciò, confondersi i presupposti per l’erogazione di un
indennizzo Inail (basti pensare a un infortunio in “occasione di lavoro” che è indennizzato anche se
avvenuto per caso fortuito o per colpa esclusiva del lavoratore), con i presupposti per la
responsabilità penale e civile che devono essere rigorosamente accertati con criteri diversi da quelli
previsti per il riconoscimento del diritto alle prestazioni assicurative.” Di conseguenza dal
riconoscimento del contagio da Covid-19 come infortunio sul luogo di lavoro non discende
automaticamente la responsabilità penale e civile del datore di lavoro.
Riferimenti legislativi:
-art. 53 del DPR n. 1124 del 1965, come modificato dal D.Lgs. n. 151 del 2015, art. 21, comma 1),
lettera b) art. 42 c. 2 Dl 18/2020
FAQ INAIL
Ai fini della compilazione della Denuncia\comunicazione di infortunio il datore di lavoro deve
essere in possesso del primo certificato medico completo diagnosi?
Sì. Il certificato, inviato in modalità on\off line dal medico esterno, è consultabile interamente dal
Datore di Lavoro attraverso il servizio “Ricerca certificati medici”, disponibile all’interno
dell’applicativo Denuncia\comunicazione di infortunio.
Nel caso in cui il medico non provveda all’inoltro telematico, ma utilizzi il modello cartaceo, il
lavoratore\infortunato dovrà consegnare il certificato al suo datore di lavoro. Il certificato dovrà
essere completo della diagnosi, oltre che della prognosi, per poter permettere al datore di lavoro la
corretta compilazione di tutte le sezioni obbligatorie della denuncia di infortunio e degli adempimenti
connessi obbligatori per legge.
La modulistica conforme (mod. 1 SS – Certificato medico di infortunio), limitatamente alla prima
pag., per l’inoltro prevede l’invio al datore di lavoro di tutti i dati compresa la diagnosi che, pur
essendo un dato “sensibile”, è tra quelli che possono essere comunicati al datore di lavoro come
previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali
per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati”
(Provvedimento del 23 novembre 2006 – Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 –
Serie generale) redatte dal Garante della privacy.
In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore
da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest’ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di
comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all’Inail della
denuncia/comunicazione di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.
Sono un medico generico e sto redigendo un certificato di infortunio. Il modulo, reperibile sul
sito Inail, è predisposto in tre copie (Inail, assicurato, datore di lavoro). La diagnosi, essendo
un dato riservato, non dovrebbe essere esclusa dalla copia per il datore di lavoro?
No. Il certificato medico di infortunio (mod. 1 SS), limitatamente alla prima pag., deve essere
completo di tutti i dati, compresa la diagnosi che, pur essendo un dato “sensibile”, è tra quelli che
Pertanto, nel caso di contagio da Covid-19 in ambito lavorativo, il medico provvede alla trasmissione
all’Inail del certificato di infortunio e l’istituto scolastico provvede alla denuncia d’infortunio ai sensi
l’articolo 53, D.P.R. 1124/1965, e successive modificazioni. I termini decorrono dalla ricezione del
certificato medico di infortunio. La valutazione circa l’indennizzabilità spetta all’Inail. E’ da segnalare
che, considerata la fase emergenziale, l’Inail ha accettato anche la certificazione di malattia redatta
su modulistica Inps per i casi denunciati nel primo periodo di contagio.
possono essere comunicati al datore di lavoro come previsto espressamente nel paragrafo 6.3 delle
“Linee guida in materia di trattamento di dati personali per finalità di gestione del rapporto di lavoro
alle dipendenze di datori di lavoro privati” (Provvedimento del 23 novembre 2006 – Pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale del 7/12/2006 n. 285 – Serie generale) redatte dal Garante della privacy.
In detto paragrafo, infatti, viene precisato che la possibilità di conoscere dati sanitari del lavoratore
da parte del datore di lavoro è limitata ai casi in cui quest’ultimo deve dare esecuzione ad obblighi di
comunicazione legislativamente previsti. Tra questi rientra la presentazione all’Inail della denuncia
di infortunio lavorativo corredata da specifica certificazione medica.
Inoltre, come stabilito dall’art. 41 (Sorveglianza sanitaria) del D.lgs. n. 81/2008 che prevede
l’effettuazione di una “visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi
di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla
mansione”, è consentito al medico, che redige un certificato definitivo, di segnalare la necessità di
procedere al suddetto controllo da parte del Medico Competente.
La certificazione sanitaria per l’infortunio (certificato primo, continuativo, definitivo) come
può essere effettuata? Il medico curante ha dei moduli predisposti, il certificato è a pagamento?
Se la certificazione viene effettuata all’INAIL, il certificato è a titolo gratuito?
Tutti i certificati redatti all’interno degli ambulatori di una sede territoriale INAIL sono a titolo
gratuito.
I certificati di infortunio o malattia professionale rilasciati fino al 31 dicembre 2018 dal medico
curante (medico esterno) – che abbia aderito all’Accordo INAIL e rappresentanze sindacali – sono
rimborsati dall’Inail a fronte della verifica dei requisiti previsti dal predetto Accordo. Qualora il
medico, anche nell’esercizio della propria attività di libero professionista, abbia rilasciato un
certificato contenente tutte le informazioni richieste dall’Istituto a fronte di un pagamento di un
corrispettivo da parte dell’assicurato, l’Istituto procederà al rimborso direttamente a favore del
lavoratore, nei limiti dell’importo di euro 27,50 e per un massimo di tre certificati per infortunio
(incluso il primo certificato di pronto soccorso), previa acquisizione di copia della ricevuta fiscale
attestante l’avvenuto pagamento.
Con decorrenza 1 gennaio 2019, in base a quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2019, nessun
compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio dei certificati medici di infortunio o malattia
professionale.
Il certificato deve essere trasmesso – a cura del medico esterno o ospedaliero – esclusivamente con
modalità telematica (circolare Inail n. 10/2016 in applicazione del D. Lgs 151/2015).
A partire dal 22 marzo 2016 (giorno di entrata in vigore del D. Lgs 151/2015), il medico o la struttura
sanitaria che presta la prima assistenza ad un lavoratore infortunato o affetto da malattia
professionale, ha l’obbligo di trasmettere per via telematica all’Inail, il certificato medico.
Nell’accezione di struttura sanitaria e medico rientra qualunque medico, ossia medico del lavoro,
pronto soccorso, ospedale, medico di famiglia, etc. che presti la prima assistenza intesa quale
“prestazione professionale qualificata rientrante nell’ambito di procedure organizzative strutturate per
fornire assistenza medica, anche solamente di base, ad un lavoratore in caso di infortunio o malattia
professionale.
Nel caso in cui, a causa di problemi tecnici organizzativi o altre cause oggettive, non sia possibile
la trasmissione on line, il medico esterno o la struttura sanitaria, devono provvedere all’invio
del certificato via PEC alla sede Inail competente in base al domicilio del lavoratore e rilasciare
il certificato all’assistito che deve poi inoltrarlo al datore di lavoro (ai fini della compilazione
della Denuncia/comunicazione di Infortunio).
La modulistica sanitaria (certificato medico di infortunio e certificato di MP è reperibile in versione
download sul sito www.inail.it alla sezione ATTI E DOCUMENTI – moduli e modelli.